Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Testo in vigore al
Art. 7 Ripianamento organico e posti vacanti
1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 6 comma 3.
2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco di queste e' pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.
Art. 8 Assegnazione alle sezioni
1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.
2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto e' stata dichiarata la vacanza.
3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.
4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attivita' di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.
5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica.
6. L'assegnazione e' disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.
7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
Art. 9 Direzione e coordinamento delle sezioni
1. Il capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione la dirige e ne coordina l'attivita' in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice.
2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria piu' elevato in grado o con qualifica superiore e' responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.
Art. 10 Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni
1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.
3. Il personale delle sezioni e' esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di apparte nenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio presso il quale la sezione e' istituita.
Art. 11 Trasferimenti del personale delle sezioni
1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.
2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, e' sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.
Art. 12 Servizi di polizia giudiziaria
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 56 del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unita' ai quali e' affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice.
2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore del codice, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, ogni variazione dell'elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.
Art. 13 Servizi operanti in ambito piu' vasto del circondario
1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attivita' da svolgere in ambito territoriale piu' vasto del circondario, l'ufficiale preposto e' responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.
Art. 14 Allontanamento dei dirigenti dei servizi
1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non puo' essere negato.
Art. 15 Promozioni
1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
Art. 16 Sanzioni disciplinari
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorita' giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.
2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice puo' essere altresi' disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.
3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.
Art. 17 Procedimento disciplinare
1. L'azione disciplinare e' promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio dell'azione disciplinare e' data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria.
2. L'addebito e' contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato e' chiamato a rispondere. Essa e' notificata all'incolpato e contiene l'avviso che, fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli puo' presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni.
3. Competente a giudicare e' una commissione composta:
a) da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;
b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione e' invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.
4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del codice. L'accusa e' esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facolta' di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalita' previste dall'articolo 97 del codice.
5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti e' stata promossa l'azione disciplinare.
Art. 18 Ricorso
1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17 l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed e' composta:
a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura;
b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione e' chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.
2. L'accusa e' esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di cassazione.
3. L'incolpato ha facolta' di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalita' previste dall'articolo 97 del codice.
4. La decisione e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente.
5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 611 del codice, in quanto applicabili.29
Art. 19 Sospensione cautelare
1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.
Art. 20 Disposizione transitoria
1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari e' mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.
2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 e' emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice.
3. Il personale e' assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.
Capo IV. Disposizioni relative alle parti private e ai difensori
Art. 21 Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli e' presente
1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se e' sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero e, quando ne e' il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessita' e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.
Art. 22 Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare
1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorita' giudiziaria, il giudice competente a norma dell'articolo 279 del codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e da' comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari provvede sentito il pubblico ministero.
2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 puo' essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta da altra autorita' giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire.
Art. 23 Assenza delle parti private diverse dall'imputato
1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, ne' la nuova fissazione della udienza preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza e' notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.
Art. 24 Nomina di piu' difensori
1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finche' la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice.
Art. 25 Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia
1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.
Art. 26 Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano
1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso.
2. Nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del codice, quando cio' serve ad assicurare l'effettivita' della difesa, l'autorita' giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97 comma 4 del codice, tiene conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato.
Art. 27 Documentazione della qualita' di difensore
1. Quando e' richiesto, il difensore documenta la sua qualita' esibendo:
a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorita' procedente;
b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;
c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;
d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.