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Sez. 1, Sentenza n. 26623 del 06/11/2008 (Rv. 605284 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - MANDATI DI PAGAMENTO | Modalità di estinzione del mandato - Accredito in conto corrente - Richiesta del creditore di accredito su conto a lui non intestato - Conseguenze - Liberazione del Comune - Possibile rilievo da parte dell'istituto tesoriere - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605284-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - MANDATI DI PAGAMENTO

L'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, il quale consentiva ai comuni l'adozione di specifiche modalità agevolative di estinzione dei mandati di pagamento, quali l'accreditamento sul conto corrente intestato al creditore, non impediva l'utilizzo di altre diverse modalità di pagamento, laddove richieste dal creditore (come poi espressamente previsto dall'art. 29, comma 2, lett. h) del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77), con la conseguenza che, ove il comune abbia disposto il pagamento tramite mandato intestato al creditore e recante, in aderenza alla richiesta scritta di questi, l'annotazione di accredito su un conto corrente bancario di cui il beneficiario non era intestatario, ma delegato ad operare in nome del correntista, deve ritenersi che l'ente comunale sia liberato, non essendo peraltro neppure ipotizzabile un potere di sindacato da parte del tesoriere dell'ente locale, in fase di esecuzione del pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 19/06/1979 num. 421 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)