Revisione della disciplina del contenzioso tributario
Testo in vigore al
Art. 16 Proposizione del ricorso alla commissione tributaria
1. Il ricorso alla commissione tributaria puo' essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al sesto comma. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
2. In calce agli atti, di cui al comma precedente, sono indicati il termine per proporre ricorso e l'organo al quale esso deve essere proposto.
3. Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora e' ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione della imposta o del provvedimento che irroga la sanzione.
4. Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
5. Il termine per proporre il ricorso e' di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale notificazione del ruolo.
6. In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione.
7. Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza che sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio tributario sulla stessa, il ricorso puo' essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non e' prescritto.
Art. 17 Presentazione del ricorso
1. Il ricorso e' proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario.Della consegna e' rilasciata ricevuta.
2. L'ufficio tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita e'
sostanzialmente difforme, puo' chiedere fino all'udienza di
discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.
Art. 18 Deduzioni dell'ufficio tributario
1. L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla commissione tributaria le proprie deduzioni con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta.
2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.
Art. 19 Fissazione dell'udienza
1. Il presidente della commissione tributaria provvede ad assegnare il ricorso ad una sezione, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento del ricorso stesso.
2. Il presidente della sezione, avvenuta la presentazione delle deduzioni dell'ufficio tributario e comunque decorso il termine di cui all'art. 18, fissa l'udienza di discussione e nomina il relatore.
3. Il presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o delle parti o per esigenze del servizio puo' rinviare la discussione ad altra udienza.
4. L'avviso di fissazione dell'udienza di discussione o della nuova udienza alla quale essa e' stata rinviata e' comunicato alle parti almeno trenta giorni prima. Se il rinvio e' disposto in udienza a data fissa la comunicazione e' fatta oralmente alle parti presenti.
Art. 19-bis Deposito di documenti e memorie difensive - Integrazione dei motivi
1. Fermo quanto stabilito dall'art. 36, le parti possono depositare, fino rispettivamente a venti e a dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione, documenti e memorie con la copia per le altre parti.
2. La commissione tributaria puo' disporre il differimento della discussione ad udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva scritta o orale e' resa difficile in considerazione dei documenti prodotti o delle eccezioni proposte dalle altre parti.
3. Il ricorrente, con memoria soggetta alle disposizioni dell'art. 17, primo comma, puo' integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione di cui all'articolo 19, quarto comma. La integrazione dei motivi, se e' resa necessaria dal deposito ad opera di altre parti di documenti non conosciuti, puo' essere fatta entro sessanta giorni dalla data in cui risulta che l'interessato ha avuto notizia di tale deposito; il presidente se e' stata gia' fissata per la prima volta l'udienza di discussione, con provvedimento in calce all'istanza concede alla parte, che ne ha fatto richiesta, un termine non inferiore a trenta giorni per l'integrazione dei motivi e fissa la nuova udienza nel rispetto dei termini di cui al primo comma.
Art. 20 Discussione e decisione
1. All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le parti alla discussione.
2. Dell'udienza e' redatto verbale dal segretario.
3. La decisione e' deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35.
4. La commissione tributaria, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, puo', su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento.
5. Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato immediatamente nella segreteria e le parti possono prenderne visione.
6. L'ordinanza e' depositata immediatamente nella segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti presenti alla discussione.
Art. 21 Rinnovazione dell'atto impugnato
1. La commissione, se nell'atto contro il quale il ricorso e' stato proposto rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza o all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza e' comunicata all'ufficio tributario.
2. Non puo' provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza.
3. La rinnovazione nel termine fissato dalla commissione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonche' sui motivi che risultano accolti dall'atto rinnovato. Il presidente, verificatasi la rinnovazione dell'atto o decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione.
Sezione II. Procedimento di appello
Art. 22 Appello
1. L'appello puo' essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione previste dal terzo comma dell'art. 38.
2. L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice,e' proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalita' di cui al primo comma dell'art. 17, alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.
3. L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 15.
4. La segreteria della commissione notifica la copia dell'atto di appello all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione, puo' proporre appello incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra parte.
5. Trascorso tale termine la segreteria trasmette alla commissione di secondo grado l'atto di appello e l'eventuale appello incidentale nonche' il fascicolo del giudizio di primo grado nel quale inserisce copia della decisione impugnata.
6. Se la copia di cui al secondo comma non e' allegata, l'appello e' improcedibile. Decorso un anno dalla sua proposizione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue.
7. L'estinzione e' pronunziata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria. Avverso l'ordinanza e' ammesso reclamo alla commissione nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
Art. 23 Procedimento
1. Nel procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado si applicano le disposizioni stabilite per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado dagli articoli 18, 19, 20 e 21.
Art. 24 Rinvio alla commissione tributaria di primo grado
1. La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di cui all'art. 21, assegna con ordinanza per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza e' comunicata all'ufficio tributario. Si osservano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 21.
2. Quando la commissione rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si e' costituito regolarmente o che il collegio e' stato composto in modo illegittimo, rimette le parti, con decisione, davanti ad altra sezione della commissione di primo grado o in mancanza, ad altra commissione di primo grado, alla quale il fascicolo del processo e' trasmesso a cura della segreteria dopo che sono inutilmente decorsi i termini per la impugnazione.
3. In sede di rinvio il processo continua con l'applicazione degli articoli 19 e 20.
Sezione III. Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale
Art. 25 Ricorso alla commissione tributaria centrale
1. Il ricorso alla commissione centrale puo' essere proposto nel termine di giorni sessanta a decorrere, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata.
2. Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante e deve contenere la indicazione della decisione impugnata e della commissione adita, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi della impugnazione. Si applica ilterzo commadell'art. 15.
3. Il ricorso, con allegata una copia in carta semplice, e' presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.
4. La segreteria della commissione notifica la copia del ricorso all'altra parte, che, nel termine di sessanta giorni da tale notificazione, puo' presentare le proprie deduzioni, con allegata una copia in carta semplice. Le deduzioni non sono inserite nel fascicolo finche' non sia stata presentata la copia.
5. Nello stesso termine puo' essere proposto ricorso incidentale con allegata una copia in carta semplice, che e' notificata all'altra parte a cura della segreteria.
6. In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 22.
7. Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al quarto comma, le parti possono ritirare la copia delle deduzioni e prendere visione del fascicolo.
8. Successivamente il fascicolo contenente gli atti del giudizio di primo e di secondo grado ed una copia della decisione impugnata e' trasmesso alla commissione centrale.
Art. 26 Motivi del ricorso
1. Il ricorso alla commissione centrale e' proponibile soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie.
Art. 27 Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale
1. Il presidente della commissione centrale assegna il ricorso ad una delle sezioni salvo che, essendosi verificato contrasto giurisprudenziale fra le sezioni, ritenga di assegnarlo alle sezioni unite.
2. La sezione cui il ricorso e' assegnato, puo' rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando puo' verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, cui il ricorso e' stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della rimessione.
3. Il presidente della commissione, per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, o il presidente della sezione, nomina il relatore e fissa la data per la decisione. La data e' comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura della segreteria.
4. Le parti possono prendere visione del fascicolo e depositare in segreteria, memorie fino a trenta giorni prima della data fissata per la decisione e repliche fino a dieci giorni prima.
5. Le memorie e le repliche non possono essere inserite nel fascicolo se non ne sia stata depositata copia per l'altra parte.
6. Le parti hanno diritto di conoscere la composizione della sezione e possono proporre istanza di ricusazione fino al giorno prima della data fissata per la decisione.
7. La discussione orale non e' ammessa.
Art. 28 Decisione del ricorso
1. Il ricorso e' deciso in camera di consiglio nella data stabilita, salvo che il collegio non ravvisi motivi per rinviarne o continuarne l'esame in altro giorno, ma non oltre sessanta giorni.
2. Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato in segreteria e le parti possono prenderne visione.
Art. 29 Decisioni di rinvio
1. Se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie, la commissione centrale rinvia ad altra sezione della commissione di secondo grado che aveva gia' pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado.
2. Nei casi indicati nell'articolo 24, secondo comma, la commissione centrale anche nelle controversie di cui al primo comma rinvia davanti ad altra sezione della commissione di primo grado che aveva
gia' pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di primo grado.
3. Se nel termine di ottanta giorni dalla notificazione della
decisione di rinvio non e' stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla corte di cassazione la segreteria lo trasmette alla commissione cui e' stato rinviato il processo. In sede di rinvio si applicano gli articoli 19 e 20.
Sezione IV. Disposizioni generali e comuni al procedimento davanti alle commissioni tributarie
Art. 30 Rappresentanza e difesa del contribuente
1. Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.
2. La procura speciale puo' essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.
3. Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.
4. Se l'incarico e' conferito in un atto del processo, la firma e' autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale.
Art. 31 Morte o incapacita' delle parti o del rappresentante
1. Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacita', sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data.
2. Agli eredi, che non hanno comunicato alla segreteria della commissione le loro generalita' e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo.
Art. 32 Comunicazioni e notificazioni
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 32-bis del presente decreto.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ed, all'ufficio tributario, mediante presentazione dell'atto alla segreteria, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L'ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, che osservano le disposizioni di cui al secondo comma.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo di servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.
Art. 32-bis Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di variazioni. Se la relazione di notificazione od equipollente atto dell'ufficio postale attesta che il domicilio eletto o la residenza dichiarata e' fittizia, il termine perentorio entro il quale una notificazione debba essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni.
2. Le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
3. Se mancano la dichiarazione della residenza o l'elezione di domicilio o se per la loro assoluta incertezza la notificazione non e' possibile, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. La stessa disposizione si applica se la parte non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio.
Art. 33 Fascicolo del processo
1. La segreteria della commissione tributaria forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi il fascicolo contenente gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente, nonche' i fascicoli contenenti gli atti e i documenti prodotti dalle altre parti. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni.
2. Trascorsi sei mesi dal giorno in cui e' intervenuta la decisione passata in giudicato, la segreteria della commissione trasmette il fascicolo all'ufficio tributario competente.
3. Il ricorrente entro il termine indicato nel comma precedente ha diritto di ottenere dalla segreteria della commissione la restituzione del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti.
4. Successivamente, entro cinque anni dalla data dell'ultima decisione, la richiesta di restituzione puo' essere fatta all'ufficio tributario.
5. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Si applica il quarto comma dell'art. 38 relativamente alle spese di rilascio della copia.
Art. 34 Riunione dei processi
1. Se dinanzi alla stessa sezione pendono piu' processi relativi alla medesima controversia ovvero a piu' controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni, ancorche' relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la sezione, su richiesta di parte o d'ufficio, ne dispone la riunione.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione, il presidente di questa, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse rileva che la riunione lo ritarda o lo rende piu' gravoso puo', con ordinanza motivata, disporre la separazione.