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Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008 (Rv. 604633 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE | Procedimento civile - Difesa personale della parte quale soggetto esercente la professione legale - Ammissibilità - Diritto alla liquidazione degli onorari - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604633-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE

L'attività di difesa svolta nel processo da soggetto abilitato all'esercizio della professione legale ed avente la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, anche se compiuta nel proprio interesse, come è consentito dall'art. 86 cod. proc. civ., dà diritto alla liquidazione dei relativi onorari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)