Sez. 1, Sentenza n. 3055 del 02/04/1996 (Rv. 496761 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE | Giudizio promosso dal curatore per l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito - Quietanza rilasciata dal creditore successivamente fallito - Produzione in giudizio - Effetti di confessione stragiudiziale - Ammissibilità - Esclusione - Valore probatorio.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE
Gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questi, con la conseguenza che l'indicata quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)