Sez. 1 - , Ordinanza n. 30943 del 20/10/2022 (Rv. 666119 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE | Contraffazione per equivalente - Liquidazione del danno - Lucro cessante - Art. 125 d.lgs. n. 30 del 2005 nel testo previgente al d.lgs. n. 140 del 2006 - Criterio del "prezzo del consenso" o della "giusta royalty" - Valutazioni di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE
In tema di brevetti per invenzioni, ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla contraffazione per equivalente della privativa, il disposto dell'art. 125 d.lgs. n. 30 del 2005, nella versione precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 140 del 2006, contempla espressamente, quale tecnica liquidatoria del lucro cessante, il criterio del "prezzo del consenso" o della "giusta royalty", che comporta valutazioni di merito suscettibili di sindacato in sede di legittimità nei soli limiti in cui è ammessa la censura della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il motivo con il quale era stato dedotto che la corte di merito, nella quantificazione del lucro cessante, aveva ricalcolato il danno applicando immotivatamente una "royalty" di valore superiore rispetto a quella presa in considerazione dal tribunale, rilevando altresì che la contraffazione per equivalente si determina quando la realizzazione contestata permette di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore).
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125, Decreto Legisl. 16/03/2006 num. 140 art. 17, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)