Sez. L, Sentenza n. 4660 del 09/09/1985 (Rv. 442114 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI NOMINATIVI - ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DEI LAVORATORI AGRICOLI - PROVVEDIMENTI DEFINITIVI - IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI NOMINATIVI - ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DEI LAVORATORI AGRICOLI - PROVVEDIMENTI DEFINITIVI - IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU).*
In tema di contributi previdenziali unificati in agricoltura, l'Azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi di iscrizione o di cancellazione dei lavoratori agricoli dagli elenchi nominativi, prevista dall'art. 22 della legge n. 83 del 1970, va proposta nei confronti del servizio contributi agricoli unificati (SCAU) - ente sul quale convergono le attività delle commissioni locali e che esercita, sia pure in dati limiti, poteri di intervento e di riscontro non solo meramente formale - atteso che la suddetta legge (e successive modificazioni), nel disciplinare le descritte attività, concentra nello SCAU la responsabilità del provvedimento di iscrizione o di cancellazione dei lavoratori agricoli subordinati nei relativi elenchi nominativi, dei quali lo stesso ente è anche depositario. (Conf 6688/83, mass n 431410).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 11/03/1970 num. 83 art. 22, Legge 08/08/1972 num. 459 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)