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Sez. 5, Sentenza n. 774 del 17/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115648 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - AUTENTICAZIONE DI FIRME DA PARTE DEL NOTAIO -CONTENUTO DELL'ATTO - ATTO - REATI CONFIGURABILI.*
Stato
decisa il 1970-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115648-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - AUTENTICAZIONE DI FIRME DA PARTE DEL NOTAIO -CONTENUTO DELL'ATTO - ATTO - REATI CONFIGURABILI.*

L'atto di autenticazione di firme da parte del notaio si sostanzia nell'affermazione del pubblico ufficiale di aver constatato de visu che le firme, in calce alle quali appone l'autentica, furono apposte da chi ne appare l'autore. Pertanto il fatto del notaio che abbia autenticato firme non apposte in sua presenza, importa la violazione dell'art 479 cod pen, ancorche della loro genuinita egli fosse rimasto convinto per via diversa dalla percezione visiva, voluta dal legislatore. Se il notaio non fa cenno alcuno ad attivita da lui compiuta o percepita e si limita ad una dichiarazione personale di scienza, la falsa attestazione integra il reato di falsita ideologica commesso dal pubblico ufficiale in certificazione amministrativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2703, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)