Sez. 2, Sentenza n. 17642 del 18/07/2013 (Rv. 627246 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Domanda di riduzione in pristino per inosservanza delle distanze nelle costruzioni - Successiva richiesta di revoca della concessione edilizia rilasciata al convenuto - "Mutatio libelli" o abbandono implicito della domanda originaria - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Allorché l'attore, dopo aver domandato in primo grado la condanna del convenuto all'arretramento delle realizzate costruzioni fino al ripristino delle distanze legali dal confine, richieda, nel corso del giudizio d'appello, la revoca della concessione edilizia rilasciata in relazione a detti manufatti, sulla base dell'erroneo presupposto che la presunzione di legittimità di tale provvedimento osti all'accoglimento dell'iniziale pretesa di riduzione in pristino, non sussiste alcun mutamento di domanda, né abbandono, sia pure implicito, della domanda originaria, restando identico l'oggetto della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)