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Sez. L, Sentenza n. 21647 del 14/10/2014 (Rv. 632792 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Opere di montaggio o smontaggio delle impalcature - Misure antinfortunistiche ex artt. 10 e 70 del d.P.R. n. 164 del 1956 e 2087 cod. civ. - Obbligatorietà - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632792-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In caso di esecuzione di opere di montaggio o smontaggio delle impalcature, con esposizione dei lavoratori a rischi di caduta dall'alto, il datore di lavoro è tenuto ad imporre ai lavoratori, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, l'utilizzazione della cintura di sicurezza debitamente agganciata se non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti, nonché, in caso di situazioni non espressamente contemplate dalla normativa antinfortunistica, ad adottare le opportune misure ex art. 2087 cod. civ. se non sia accertata l'impossibilità di caduta degli operai da qualunque punto del piano di lavoro per effetto di specifici apprestamenti ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. n. 164 del 1956, ferma la necessità, in forza dell'art. 17 del d.P.R. n. 164 cit., di provvedere direttamente, o per il tramite della persona appositamente nominata, alla sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali e di impedire che i lavoratori operino prima che siano stati predisposti adeguati sistemi per garantire la loro sicurezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza con cui il giudice del merito aveva escluso - in sede di azione di regresso dell'INAIL - la responsabilità del datore di lavoro, per le lesioni riportate da un lavoratore, caduto al suolo da una altezza di oltre otto metri mentre provvedeva ad effettuare un'ispezione del foro di un camino rimosso e già sito sul tetto di un capannone, stante l'impossibilità, in detta fase dei lavori, di approntare l'ancoraggio delle cinture di sicurezza ed essendovi un "parapetto naturale costituito dalla struttura stessa").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 17, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)