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REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere conforme del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

visto il parere del Comitato delle regioni4,

considerando che l'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari comprese le zone rurali, mentre l'articolo 159 prevede che tale azione venga sostenuta attraverso i Fondi a finalità strutturale ("Fondi strutturali"), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti5, il Consiglio deve riesaminare detto regolamento, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1999; che, al fine di assicurare una migliore trasparenza della normativa comunitaria, è auspicabile riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai Fondi strutturali e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro6;

considerando che in forza dell'articolo 5 del protocollo n. 6, concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia, allegato all'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, detto protocollo deve essere riesaminato entro il 31 dicembre 1999, contestualmente al regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che, al fine di rafforzare la concentrazione e semplificare l'azione dei Fondi strutturali, è opportuno ridurre il numero di obiettivi prioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 2052/88; che devono essere definiti come tali lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, nonché l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione;

considerando che, nel quadro della sua azione di rafforzamento della coesione economica e sociale, la Comunità cerca anche di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, un alto tasso di occupazione, la parità tra i sessi e un elevato livello di tutela e di miglioramento dell'ambiente; che tale azione deve in particolare inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali e contribuire ad eliminare le ineguaglianze, e a promuovere la parità tra uomini e donne; che l'azione dei Fondi può altresì permettere di combattere le discriminazioni fondate sulla razza o origine etnica, su una menomazione o sull'età, segnatamente attraverso una valutazione delle necessità, mediante incentivi finanziari e tramite un partenariato ampliato;

considerando che lo sviluppo culturale, la qualità dell'ambiente naturale e costruito, la dimensione qualitativa e culturale delle condizioni di vita e lo sviluppo del turismo contribuiscono a rendere le regioni più interessanti da un punto di vista economico e sociale nella misura in cui favoriscono la creazione di posti di lavoro duraturi;

considerando che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce principalmente allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali;

considerando che i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) devono essere adeguati al fine di tener conto e di consentire l'attuazione della strategia europea per l'occupazione;

considerando che a partire dal 1993 la disciplina dei Fondi strutturali tiene conto anche della componente strutturale della politica comune della pesca, politica strutturale a pieno titolo; che occorre proseguirne l'attuazione nell'ambito dei Fondi strutturali attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); che il contributo finanziario dello SFOP nel quadro dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientra nella programmazione di detto obiettivo n. 1 e che il contributo finanziario dello SFOP al di fuori dell'obiettivo n. 1 è oggetto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato;

considerando che la Comunità si è impegnata in una riforma della politica agricola comune che implica misure strutturali e misure di accompagnamento a favore dello sviluppo rurale; che, in quest'ambito, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "orientamento", deve continuare a contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario di sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo tramite il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, nonché la promozione del potenziale endogeno delle zone rurali; che è opportuno che il FEAOG, sezione "garanzia", contribuisca alla realizzazione dell'obiettivo prioritario della riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, conformemente al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti7;

considerando che le norme specificamente applicabili a ciascun Fondo saranno precisate nelle decisioni d'applicazione adottate a norma degli articoli 37, 148 e 162 del trattato;

considerando che è necessario specificare alcuni criteri per definire le regioni e le zone ammissibili; che a tal fine è opportuno ricorrere, per l'individuazione di quelle prioritarie a livello comunitario, al sistema comune di classificazione delle regioni denominato "nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)", predisposto dall'Ufficio statistico delle Comunità europee con la collaborazione degli istituti nazionali di statistica;

considerando che è opportuno definire come regioni in ritardo di sviluppo quelle il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria; che al fine di assicurare un'efficace concentrazione degli interventi, è necessario che la Commissione applichi scrupolosamente tale criterio basandosi su statistiche oggettive; che devono rientrare nell'obiettivo n. 1, previsto dal presente regolamento, anche le regioni ultraperiferiche e le zone a scarsissima densità di popolazione rientranti, per il periodo 1995-1999, nell'obiettivo n. 6 di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che è opportuno raggruppare nella definizione di zone in fase di riconversione economica e sociale le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi; che è necessario assicurare una concentrazione effettiva sulle zone della Comunità maggiormente colpite; che tali zone devono essere determinate dalla Commissione su proposta degli Stati membri e in stretta concertazione con gli stessi;

considerando che, al fine di assicurare il carattere comunitario dell'azione dei Fondi, occorre che, nella misure del possibile, le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria e le zone rurali in declino siano determinate sulla base di indicatori oggettivi applicati a livello comunitario; che occorre inoltre che la popolazione interessata da questo obiettivo prioritario rappresenti, globalmente a livello comunitario e a titolo indicativo, circa il 10 % della popolazione comunitaria per le zone industriali, il 5 % per le zone rurali, il 2 % per le zone urbane e l'1 % per le zone di pesca; che, per fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione, la copertura nel 2006 in termini di popolazione dell'obiettivo n. 2, di cui al presente regolamento, non deve risultare ridotta di più di un terzo rispetto alla copertura, nel 1999, degli obiettivi n. 2 e n. 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che, ai fini dell'efficacia della programmazione, occorre che le regioni in ritardo di sviluppo il cui PIL pro capite risulti inferiore al 75 % della media comunitaria coincidano con quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e, tenuto conto di eventuali misure specifiche adottate a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato a favore delle regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera, isole Canarie); che analogamente, è opportuno che, le zone in fase di mutazione socioeconomica corrispondano in ampia misura a quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato; che l'obiettivo della Comunità dovrebbe essere il miglioramento della coerenza alla fine del periodo 2000-2006 tramite uno sforzo appropriato degli Stati membri relativamente alla loro situazione attuale;

considerando che l'obiettivo di adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione prevede interventi finanziari nelle regioni e nelle zone non coperte dall'obiettivo n. 1; che l'obiettivo n. 3 fornisce altresì un quadro di riferimento volto ad assicurare la coerenza con l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane in uno stesso Stato membro;

considerando che gli interventi dell'FSE nell'obiettivo n. 2 dovrebbero riguardare azioni regionali e locali che rispondano alla situazione specifica riscontrata in ciascuna zona dell'obiettivo n. 2 e che siano coordinate con gli interventi degli altri fondi strutturali; che ogni contributo dell'FSE ad un documento unico di programmazione nell'ambito dell'obiettivo n. 2 dovrà essere di un ammontare sufficiente a giustificare una gestione distinta e dovrebbe dunque essere almeno pari al 5 % del totale del contributo dei fondi strutturali;

considerando che le regioni rientranti in un obiettivo prioritario nel 1999 che non sono conformi ai criteri di ammissibilità devono poter beneficiare di un sostegno transitorio, progressivamente più limitato; che tale sostegno dovrebbe essere inferiore nel 2000 rispetto a quello erogato nel 1999;

considerando che occorre prevedere disposizioni relative alla ripartizione delle risorse disponibili; che queste ultime sono oggetto di una ripartizione annuale e che è consentita una concentrazione significativa a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, comprese quelle che beneficiano di un sostegno transitorio;

considerando che il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento da ogni Stato membro attraverso i fondi strutturali, in combinazione con l'assistenza fornita nell'ambito del fondo di coesione, deve essere limitato ad un massimale generale in base alla capacità di assorbimento nazionale;

considerando che la Commissione deve stabilire ripartizioni indicative degli stanziamenti d'impegno disponibili per gli obiettivi prioritari basandosi su criteri oggettivi appropriati; che il 4 % degli stanziamenti così assegnati agli Stati membri dovrebbe formare oggetto di un'attribuzione intermedia da parte della Commissione; che, quale riconoscimento dei particolari sforzi compiuti nell'ambito del processo di pace in Irlanda del Nord, si continuerà ad attuare il programma PEACE fino al 2004; che è istituito un programma speciale di assistenza per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni svedesi NUTS-II non incluse nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e conformi ai criteri stabiliti nell'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia;

considerando che il 5,35 % del totale degli stanziamenti d'impegno disponibili è riservato alle iniziative comunitarie e l'0,65 % alle azioni innovatrici e all'assistenza tecnica;

considerando che, ai fini della programmazione, gli stanziamenti disponibili dei Fondi strutturali devono essere indicizzati in maniera forfettaria e che, ove del caso, tale indicizzazione deve essere oggetto di un adeguamento tecnico prima del 31 dicembre 2003;

considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali del 1988 devono continuare ad indirizzare le attività dei Fondi fino al 2006; che l'esperienza ha mostrato la necessità di apportarvi miglioramenti al fine di accrescerne semplicità e trasparenza, e che, in particolare, la ricerca di efficacia deve essere considerata un principio fondamentale;

considerando che l'efficacia e la trasparenza delle attività dei Fondi strutturali esigono una precisa definizione delle responsabilità degli Stati membri e della Comunità e che queste responsabilità devono essere specificate in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, della valutazione e del controllo; che, in applicazione del principio di sussidiarietà e ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo spetta in primo luogo agli Stati membri;

considerando che l'azione della Comunità è complementare a quella degli Stati membri o è volta a contribuirvi e che, per apportare un contributo significativo, occorre rafforzare il partenariato; che quest'ultimo interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente e della parità tra uomini e donne, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti; che è opportuno associare le parti competenti nella preparazione, sorveglianza e valutazione degli interventi;

considerando che occorre definire il processo di programmazione a partire dalla sua concezione fino al beneficiario finale e che negli Stati membri tale processo deve essere agevolato mediante orientamenti generali indicativi stabiliti dalla Commissione sulle pertinenti politiche comunitarie concordate in relazione ai Fondi strutturali;

considerando che la programmazione deve assicurare il coordinamento dei Fondi strutturali tra loro e di questi con gli altri strumenti finanziari esistenti e con la BEI; che tale coordinamento è inoltre inteso a determinare una combinazione di sovvenzioni e prestiti;

considerando che le attività dei Fondi e le operazioni che questi contribuiscono a finanziare devono essere compatibili con le altre politiche comunitarie e rispettare la normativa comunitaria; che a tal fine devono essere previste disposizioni particolari; che al riguardo le operazioni di divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico svolte nell'ambito dei Fondi strutturali devono garantire la tutela dei diritti connessi all'ottenimento e alla valorizzazione delle conoscenze ed essere realizzate rispettando le norme comunitarie in materia di concorrenza;

considerando che è opportuno semplificare i criteri e le modalità di verifica e di attuazione del principio di addizionalità;

considerando che occorre semplificare il sistema di programmazione applicando un periodo di programmazione unico di sette anni; che a tal fine occorre limitare le forme e il numero degli interventi, riconducendoli di norma ad un intervento integrato per regione, generalizzando il ricorso ai documenti unici di programmazione nell'ambito degli obiettivi prioritari e inserendo i grandi progetti e le sovvenzioni globali nelle altre forme d'intervento;

considerando che al fine di potenziare una strategia integrata di sviluppo, pur tenendo conto delle specificità regionali, occorre curare la coerenza tra le azioni dei vari Fondi e le politiche comunitarie, la strategia per l'occupazione, le politiche economiche e sociali degli Stati membri, nonché le rispettive politiche regionali;

considerando che, per accelerare e semplificare le procedure di programmazione, è opportuno distinguere le responsabilità della Commissione e quelle degli Stati membri; che a tal fine occorre prevedere che la Commissione adotti, su proposta degli Stati membri, le strategie e le priorità di sviluppo della programmazione, la partecipazione finanziaria comunitaria e le modalità d'attuazione ad esse connesse, e che gli Stati membri decidano in merito alla loro applicazione; che occorre altresì precisare il contenuto delle diverse forme d'intervento;

considerando che l'esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali ad opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione, nonché alla sana gestione finanziaria e al suo controllo;

considerando che la Commissione deve poter approvare, se necessario d'intesa con la BEI, i grandi progetti di investimento superiori a un dato volume finanziario, al fine di valutare il loro impatto e l'impiego previsto delle risorse comunitarie;

considerando che è opportuno che le azioni intraprese nell'ambito degli obiettivi prioritari siano integrate da azioni di interesse comunitario intraprese su iniziativa della Commissione;

considerando che è necessario destinare le iniziative comunitarie alla promozione della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG) e alla rivitalizzazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi (URBAN), ambedue con finanziamenti del FESR, allo sviluppo rurale (LEADER), con finanziamenti del FEAOG, sezione "orientamento", e allo sviluppo delle risorse umane in un contesto di pari opportunità (EQUAL), con finanziamento del FES; che la promozione della cooperazione transfrontaliera - segnatamente nell'ottica dell'allargamento -, transnazionale e interregionale riveste al riguardo un'importanza particolare; che bisogna tenere nella dovuta considerazione la cooperazione con le regioni ultraperiferiche; che occorre rafforzare il coordinamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con le azioni condotte a norma del regolamento (CEE) n. 3906/898, del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/969 e del regolamento (CE) n. 1488/9610, in vista soprattutto dell'allargamento dell'Unione e tenuto conto del partenariato euromediterraneo; che occorre tenere debitamente conto dell'integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo nel quadro di EQUAL;

considerando che i Fondi strutturali devono sostenere la realizzazione di studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuoverne un'applicazione semplice e trasparente e impostazioni e pratiche innovative;

considerando che per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private e per tenere più adeguatamente conto della redditività dei progetti, è opportuno diversificare le forme di aiuto dei Fondi strutturali, differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione dei Fondi sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate; che occorre a tal fine prevedere tassi di partecipazione ridotti nel caso di investimenti nelle aziende e di investimenti infrastrutturali generatori di entrate sostanziali; che, ai fini del presente regolamento e a titolo indicativo, è opportuno definire come entrate sostanziali nette quelle che rappresentano almeno il 25 % del costo totale dell'investimento di cui trattasi;

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, occorre che alle spese ammissibili si applichino le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un'applicazione equa ed uniforme dei Fondi strutturali nella Comunità; che occorre tuttavia specificare l'ammissibilità delle spese per quanto concerne le date iniziali e finali di ammissibilità e la perennità degli investimenti; che conseguentemente, per assicurare efficacia ed incidenza durevole all'azione dei Fondi, un aiuto di questi ultimi dovrebbe restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, ad un'operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscono una modifica importante, tale da sviare l'operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale;

considerando che occorre semplificare le norme e le procedure di impegno e pagamento; che a tal fine gli impegni di bilancio devono essere effettuati ogni anno in un'unica volta, conformemente alle prospettive finanziarie pluriennali e al piano di finanziamento degli interventi, mentre i pagamenti devono essere corrisposti sotto forma di un anticipo e di successivi rimborsi delle spese effettuate; che, secondo una giurisprudenza consolidata, gli interessi eventualmente prodotti dall'anticipo costituiscono risorse dello Stato membro interessato e che, per aumentare l'efficacia dei Fondi, devono essere destinati ai medesimi fini dell'anticipo stesso;

considerando che occorre garantire una sana gestione finanziaria, verificando la giustificazione e la certificazione delle spese e definendo condizioni di pagamento vincolate all'osservanza delle fondamentali responsabilità in materia di sorveglianza della programmazione, di controllo finanziario e di applicazione del diritto comunitario;

considerando che al fine di garantire la corretta gestione delle risorse comunitarie occorre migliorare le previsioni e l'esecuzione delle spese; che è a tal fine opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione le proprie previsioni circa l'utilizzazione delle risorse comunitarie e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell'anticipo e a disimpegni d'ufficio;

considerando che nel corso del periodo transitorio dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 ogni riferimento all'euro deve essere inteso in linea di massima come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria di cui all'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro11;

considerando che una delle garanzie dell'efficacia dei Fondi strutturali è data dall'efficienza della sorveglianza; che occorre migliorare quest'ultima precisando le responsabilità in materia; che occorre in particolare distinguere le funzioni di gestione da quelle di sorveglianza;

considerando che per ciascun intervento occorre designare un'autorità di gestione unica e precisarne le responsabilità; che queste ultime riguardano principalmente la raccolta delle informazioni sui risultati e la loro trasmissione alla Commissione, la corretta esecuzione finanziaria, l'organizzazione della valutazione e il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e di diritto comunitario; che in quest'ambito occorre prevedere riunioni regolari tra la Commissione e l'autorità di gestione per la sorveglianza dell'intervento;

considerando che occorre specificare che il comitato di sorveglianza è un'istanza nazionale nominata dallo Stato membro incaricata di seguire l'intervento, verificarne la gestione da parte dell'autorità preposta, assicurare il rispetto dei suoi orientamenti e delle sue modalità di attuazione, nonché esaminarne la valutazione;

considerando che gli indicatori e i rapporti annuali di esecuzione sono essenziali ai fini della sorveglianza e che occorre definirli con maggiore precisione affinché rispecchino in maniera affidabile lo stato di avanzamento degli interventi e la qualità della programmazione;

considerando che, per garantire un'esecuzione efficiente e regolare, occorre specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e controllo, di certificazione delle spese e di prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle infrazioni del diritto comunitario;

considerando che, ferme restando le attuali prerogative della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre potenziare la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore, prevedendo in particolare regolari consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel cui ambito vengano esaminate le misure adottate dagli Stati membri e la Commissione possa, ove del caso, richiedere misure correttive;

considerando che occorre definire la responsabilità degli Stati membri in materia di sanzione e rettifica di irregolarità e infrazioni, nonché quella della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri;

considerando che l'efficacia e l'impatto delle attività dei Fondi strutturali dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione e che occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione;

considerando che occorre valutare gli interventi in vista della loro preparazione, della loro revisione intermedia e di una stima del loro impatto, nonché integrare tale valutazione nella sorveglianza degli interventi; che a tal fine occorre definire gli obiettivi e il contenuto di ciascuna delle fasi di valutazione e migliorare la valutazione della situazione sotto il profilo socioeconomico, per quanto riguarda l'ambiente e la parità tra uomini e donne;

considerando che la valutazione intermedia e l'accantonamento in riserva di una parte degli stanziamenti consente di assegnare stanziamenti supplementari all'interno di ciascuno Stato membro in funzione dell'efficacia degli interventi e che tale assegnazione deve essere basata su criteri oggettivi, semplici e trasparenti che consentano di tener conto dell'efficienza, della gestione e dell'esecuzione finanziaria;

considerando che è opportuno presentare un rapporto triennale sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e che tale rapporto dovrebbe contenere un'analisi della situazione e dello sviluppo economico e sociale delle regioni della Comunità;

considerando che, per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e un'adeguata promozione degli interventi comunitari, è opportuno assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile; che tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi;

considerando che occorre definire le modalità relative al funzionamento dei comitati chiamati ad assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento;

considerando che occorre precisare disposizioni transitorie specifiche che consentano di preparare la nuova programmazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e che evitino un'interruzione dell'assistenza agli Stati membri nelle more della definizione dei piani e degli interventi sulla base del nuovo sistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente G. VERHEUGEN (2) Parere conforme del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (12) Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale. (13) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale. (14) Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.