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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

Testo vigente

Art. 142

1. Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

2. La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:

  1. a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;

  2. b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;

  3. c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

  4. d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

  5. e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

  6. f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

  7. g) da un esperto in elettrotecnica.

3. Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

4. Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

6. Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

7. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

8. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

9. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:

  1. a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

  2. b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'.

Art. 143

1. Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

2. Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osservate le norme dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, e 10 settembre 1936-XIV, n. 1916.

Art. 144

1. Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorita' o dall'interessato.

2. Nessun compenso e' invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'articolo 141, primo comma, lettera e) del presente regolamento.

Art. 145

1. Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

2. Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla Commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).

Art. 146

1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 146

2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 APRILE 1998, N. 13418

Art. 147

1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 147

2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 APRILE 1998, N. 13418

Art. 148

1. Il funzionario e gli agenti di P. S. incaricati del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonche' di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge e dalla licenza.

Art. 149

1. Per gli effetti di cui all'art. 83 della legge, e' richiesto il consenso dell'ufficiale di P. S. che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.

Art. 150

1. L'autorita' locale di P. S. puo' rifiutare il rilascio della licenza di cui all'art. 113 della legge, per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione.

2. Ogni mutamento nello spettacolo gia' annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorita' di P. S.
Sono soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art. 113 della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili.

3. Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, l'autorita' competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.

4. L'autorita' stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudelta' anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche . . ., ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.

Art. 151

1. Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85 della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonche' l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di P. S.
I progetti di mascherate collettive od allegoriche devono essere preventivamente approvati dall'autorita' di P. S.

§ 15. Degli esercizi pubblici

Art. 152

1. Fermo il disposto degli articoli 12 e 13, del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

2. Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.

Art. 153

1. La licenza puo' essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la localita' o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

Art. 155

1. Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorita' sanitaria, non e' necessaria la licenza prescritta dall'art. 86 della legge.

2. Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorita' sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.

3. Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorita' sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, e' subordinata all'accertamento delle condizioni di solidita' e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorita' di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorita' sanitaria competente.1a

Art. 156

1. L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorita' di pubblica sicurezza di concerto con l'autorita' sanitaria.

Art. 160

1. Non e' considerata vendita ambulante di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 87 della legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.

Art. 161

1. La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o in altre simili gare, di cui all'art. 88 della legge, e' subordinata all'approvazione, da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.

2. Ogni infrazione alle norme stesse, ancorche' dovuta a sola negligenza del concessionario, puo' dar luogo a revoca della licenza.

Art. 162

1. Per ottenere l'autorizzazione speciale del Prefetto prescritta dall'art. 89 della legge, il richiedente deve provare di essere gia' munito della licenza di esercizio.

2. Per la vendita al minuto di sole bevande ultralcoliche, la licenza e' rilasciata dal Prefetto contemporaneamente alla autorizzazione.