Sez. 2, Sentenza n. 2067 del 11/07/1974 (Rv. 370361 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - LEGITTIMITA OD ILLEGITTIMITA DI UNA COSTRUZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE NORME VIGENTI AL MOMENTO DELLA ESECUZIONE - NECESSITA - DATA DI RILASCIO DELLA LICENZA - IRRILEVANZA - MOMENTO DI ESECUZIONE DELLA COSTRUZIONE - NOZIONE - COSTRUZIONE INIZIATA IN VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA VIGENTE - SOPRAVVENIENZA PRIMA DEL SUO COMPLETAMENTO DI NUOVA DISCIPLINA LIBERATRICE DEI PRECEDENTI VINCOLI - SANATORIA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - LEGITTIMITA OD ILLEGITTIMITA DI UNA COSTRUZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE NORME VIGENTI AL MOMENTO DELLA ESECUZIONE - NECESSITA - DATA DI RILASCIO DELLA LICENZA - IRRILEVANZA - MOMENTO DI ESECUZIONE DELLA COSTRUZIONE - NOZIONE - COSTRUZIONE INIZIATA IN VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA VIGENTE - SOPRAVVENIENZA PRIMA DEL SUO COMPLETAMENTO DI NUOVA DISCIPLINA LIBERATRICE DEI PRECEDENTI VINCOLI - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La legittimita o l'illegittimita di una costruzione deve essere apprezzata con riguardo alla legislazione ed alla locale regolamentazione edilizia vigente nel momento in cui essa viene eseguita, prescindendo del tutto dalla data di rilascio della relativa licenza edilizia, allorche sia intervenuta una nuova e differente disciplina tra tale data e detto momento. Agli effetti su indicati, per momento di esecuzione della costruzione, deve essere inteso il tempo in cui la costruzione stessa e stata concretamente iniziata, con riferimento pero all'inizio dei lavori per le singole opere, qualora trattisi di opere strutturalmente dotate di una certa autonomia, pure se confluenti nella funzione comune dell'unica costruzione. In caso di sopravvenienza di una disposizione liberatrice da vincoli precedentemente stabiliti, nell'arco di tempo tra l'inizio dell'opera e il compimento della stessa, la sanatoria dell'illegittimita dell'opera iniziata sotto la precedente disciplina ed in violazione della medesima, potra operare solo quando la costruzione finita sia, in ogni sua parte, conforme alle nuove Disposizioni in vigore. (V 2503'72, mass n 359984).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)