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Sez. 4, Sentenza n. 13220 del 27/10/2000 Ud. (dep. 19/12/2000) Rv. 218685 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO | Mancato avviso all'autorità - Soggetto che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - Sussistenza del reato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218685-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO

Non è configurabile il delitto di omissione di soccorso, sotto il profilo del mancato avviso all'autorità, quando il soggetto obbligato a tale adempimento, per la qualifica rivestita, sia egli stesso emanazione dell'autorità cui l'avviso può essere dato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato in un ipotesi in cui durante un'operazione di polizia giudiziaria era stata, per colpa, cagionata la morte di un uomo e gli ufficiali di p.g. che vi avevano partecipato avevano omesso di segnalare immediatamente il fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)