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Sez. 2, Sentenza n. 21348 del 09/10/2014 (Rv. 632834 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE (PURA E SEMPLICE) | Ipotesi disciplinate dagli artt. 476 e 527 cod.civ. - Differenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632834-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE (PURA E SEMPLICE)

In tema di successioni "mortis causa", l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 cod. civ. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 cod. civ., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del "de cuius", ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)