Sez. 4, Sentenza n. 42022 del 06/11/2006 Cc. (dep. 21/12/2006) Rv. 235676 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Decisione irrevocabile - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione emessa in sede di riesame non esaurisce la nozione di decisione irrevocabile di cui all'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., tale potendosi considerare anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che dalla stessa sia accertata la mancanza originaria delle condizioni di applicabilità della misura. (In motivazione la Corte ha precisato che tali ipotesi, pur marginali, sono da individuarsi in quei casi in cui l'imputato sia stato condannato per un reato diverso da quello contestato ed inoltre punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, per cui la misura cautelare risulti "ex post" inflitta in violazione dell'art. 280 cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui l'imputato sia stato viceversa assolto perchè il reato era estinto sin dal momento di applicazione o conferma della stessa misura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)