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Sez. 5, Sentenza n. 2124 del 22/01/2024 (Rv. 670171-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Rimborso spese di accesso del medico convenzionato - Art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000 - Diversità ontologica rispetto alle indennità di trasferta ex art. 51, comma 5, TUIR - Fondamento - Conseguenze - Soggezione ad imposizione fiscale.
Stato
decisa il 2024-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670171-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Il "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51, comma 5, TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall'art. 51, comma 1, TUIR.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 28/08/2000 num. 271 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)