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Sez. 2, Sentenza n. 8125 del 13/02/1984 Ud. (dep. 06/10/1984) Rv. 165965 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DELLA COSA SOTTRATTA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165965-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DELLA COSA SOTTRATTA - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di furto non รจ richiesta l'intenzione dell'agente diretta ad un'appropriazione definitiva della cosa altrui. Tale delitto, invero, consiste nell'impossessamento della cosa altrui a scopo di profitto, a nulla rilevando che la sottrazione avvenga per farne una utilizzazione temporanea o al fine di una appropriazione definitiva. (V mass n 150431; (V mass n 147639).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)