REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario
Testo in vigore al
Art. 135
Quando sorga un'obbligazione doganale per merci non lavorate o per prodotti che si trovano in uno stadio di trasformazione intermedio rispetto a quello previsto dall'autorizzazione, l'importo dell'obbligazione è determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo delle merci al regime di trasformazione sotto controllo doganale.
Art. 136
1. Se nel momento in cui sono state vincolate al regime di trasformazione sotto controllo doganale le merci d'importazione soddisfacevano alle condizioni stabilite per fruire di un trattamento tariffario preferenziale e lo stesso trattamento si applica a prodotti identici ai prodotti trasformati immessi in libera pratica, i dazi all'importazione cui sono soggetti i prodotti trasformati sono calcolati in base all'aliquota di dazio applicabile nel quadro di detto trattamento tariffario.
2. Se il trattamento tariffario preferenziale stabilito al paragrafo 1 per le merci d'importazione è previsto nel quadro di contingenti tariffari o di massimali tariffari, l'applicazione del dazio di cui al paragrafo 1 ai prodotti trasformati è subordinata anche alla condizione che il trattamento tariffario preferenziale in questione si applichi alle merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. In questo caso la quantità di merci d'importazione effettivamente utilizzata nella lavorazione dei prodotti trasformati immessi in libera pratica è imputata ai contingenti tariffari o ai massimali tariffari in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica e non si procede all'imputazione dei contingenti tariffari o dei massimali tariffari aperti per i prodotti identici ai prodotti trasformati.
§. F. Ammissione temporanea
Art. 137
Il regime dell'ammissione temporanea permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto.
Art. 138
L'autorizzazione di ammissione temporanea è concessa su richiesta della persona che utilizza o fa utilizzare le relative merci.
Art. 139
L'autorità doganale rifiuta di concedere il regime dell'ammissione temporanea quando è impossibile garantire l'individuazione delle merci d'importazione.
Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare il ricorso al regime dell'ammissione temporanea senza garantire l'individuazione delle merci quando, tenuto conto della qualità delle merci o della natura delle operazioni da effettuare, la mancanza di misure d'individuazione non può dar adito ad un'utilizzazione abusiva del regime.
Art. 140
1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale le merci d'importazione devono essere riesportate o aver ricevuto una nuova destinazione doganale. Questo termine deve essere sufficiente perché sia raggiunto l'obiettivo dell'utilizzazione autorizzata.
2. Fatti salvi i termini speciali fissati conformemente all'articolo 141, la durata di vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea è di ventiquattro mesi. Tuttavia, l'autorità doganale può, con l'accordo dell'interessato, fissare termini più brevi.
3. Quando circostanze eccezionali lo giustifichino, l'autorità doganale, su richiesta dell'interessato, può prorogare, entro limiti ragionevoli, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 per permettere l'utilizzazione autorizzata.
Art. 141
I casi e le condizioni particolari in cui si può far ricorso al regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione sono stabiliti secondo la procedura del comitato.
Art. 142
1. Il beneficio del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dei dazi all'importazione è concesso per le merci che non sono menzionate nelle disposizioni adottate a norma dell'articolo 141 o che, pur essendovi menzionate, non soddisfano tutte le condizioni previste per la concessione dell'ammissione temporanea in esonero totale.
2. L'elenco delle merci che non possono beneficiare del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione e le condizioni in cui si può ricorrere a tale regime sono stabiliti secondo la procedura dal comitato.
Art. 143
1. L'importo dei dazi all'importazione applicabili alle merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione è pari al tre per cento per ogni mese o frazione di mese durante il quale le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi che sarebbero stati riscossi per tali merci se queste fossero stato immesse in libera pratica il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
2. L'importo dei dazi all'importazione da riscuotere non deve in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso se le merci considerate fossero state immesse in libera pratica il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea, non tenendo conto degli interessi eventualmente applicabili.
3. Il trasferimento, ai sensi dell'articolo 90, dei diritti e degli obblighi che discendono dal regime dell'ammissione temporanea non implica che lo stesso sistema di esonero debba applicarsi a ciascuno dei periodi di utilizzazione da prendere in considerazione.
4. Quando il trasferimento di cui al paragrafo 3 venga effettuato, con il sistema dell'esonero parziale per i due titolari del regime durante uno stesso mese, il titolare precedente è debitore dell'importo dei dazi all'importazione da pagare per tutto il mese.
Art. 144
1. Quando sorga un'obbligazione doganale riguardo a merci d'importazione, l'importo della stessa è determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per dette merci al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo delle medesime al regime di ammissione temporanea. Nei casi in cui è prescritto dall'articolo 141, l'importo dell'obbligazione è tuttavia determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le merci in questione nel momento indicato nell'articolo 214.
2. Quando per un motivo diverso dal vincolo al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione sorga un'obbligazione doganale per merci vincolate a tale regime, l'ammontare della stessa è pari alla differenza fra l'importo dei dazi determinato ai sensi del paragrafo 1 e quello da pagare ai sensi dell'articolo 143.
§. G. Perfezionamento passivo
§. I. Disposizioni generali
Art. 145
1. Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili al sistema degli scambi standard previsto dagli articoli da 154 a 159 e quelle dell'articolo 123, il regime di perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.
2. L'esportazione temporanea delle merci comunitarie comporta l'applicazione dei dazi all'esportazione, delle misure di politica commerciale e delle altre formalità previste per l'uscita di una merce comunitaria dal territorio doganale della Comunità.
3. Si intende per:
a) merci di esportazione temporanea, le merci vincolate al regime di perfezionamento passivo;
b) operazioni di perfezionamento, le operazioni di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino;
c) prodotti compensatori, tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento;
d) tasso di rendimento, la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuta al momento del perfezionamento da una determinata quantità di merci in temporanea esportazione.
Art. 146
1. Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le merci comunitarie:
la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all'importazione,
che, prima della loro esportazione, erano state immesse in libera pratica in esenzione totale dai dazi all'importazione a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, e questo fino a quando siano applicabili le condizioni stabilite per la concessione della predetta esenzione,
la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione o per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso da tali restituzioni a motivo della loro esportazione.
2. Tuttavia, possono essere stabilite deroghe al paragrafo 1, secondo trattino, secondo la procedura del comitato.
§. II. Rilascio dell'autorizzazione
Art. 147
1. L'autorizzazione di perfezionamento passivo è rilasciata su richiesta della persona che fa effettuare le operazioni di perfezionamento.
2.
In deroga al paragrafo 1, il beneficio del regime di perfezionamento passivo può essere accordato ad un'altra persona per le merci di origine comunitaria ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, quando l'operazione di perfezionamento consista nell'incorporare tali merci a merci ottenute fuori della Comunità e importate sotto forma di prodotti compensatori, sempreché il ricorso al regime contribuisca a favorire la vendita di merci d'esportazione, senza che sia arrecato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti identici o affini ai prodotti compensatori importati.
I casi e le condizioni cui si applica il paragrafo 1 sono determinati secondo la procedura del comitato.
Art. 148
L'autorizzazione è concessa esclusivamente:
a) alle persone stabilite nella Comunità;
b) quando si ritenga possibile accertare che i prodotti compensatori sono stati ottenuti dalla lavorazione di merci di temporanea esportazione. I casi in cui si possono concedere deroghe alla presente lettera b) e le condizioni in cui tali deroghe si applicano sono determinati secondo la procedura del comitato;
c) sempre che la concessione del beneficio del regime di perfezionamento passivo non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari (condizioni economiche).
§. III. Funzionamento del regime
Art. 149
1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere reimportati nel territorio doganale della Comunità. Essa può prorogarlo su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorità doganale stabilisce il tasso di rendimento dell'operazione o, ove occorra, il modo di determinazione di tale tasso.
Art. 150
1. L'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione di cui all'articolo 151, paragrafo 1, è concessa a patto che i prodotti compensatori siano dichiarati per l'immissione in libera pratica a nome o per conto:
a) del titolare dell'autorizzazione, oppure
b) di ogni altra persona stabilita nella Comunità, sempre che essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione e siano soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione.
2. L'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 151, paragrafo 1 non è concessa quando non siano soddisfatti una delle condizioni o uno degli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo, a meno che si dimostri che le mancanze non hanno avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime.
Art. 151
1. L'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 consiste nel detrarre dall'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili, alla stessa data, alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità dal paese ove hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.
2.
L'importo da detrarre ai sensi del paragrafo 1 è calcolato in funzione della quantità e della specie delle merci considerate il giorno dell'accettazione della dichiarazione del loro vincolo al regime di perfezionamento passivo e sulla base degli altri elementi di tassazione loro applicabili alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.
Il valore delle merci di temporanea esportazione è quello preso in considerazione per tali merci all'atto della determinazione del valore in dogana dei prodotti compensatori, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), oppure, se non è possibile determinare il valore in questo modo, la differenza tra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento stabilite con mezzi ragionevoli.
Tuttavia,
talune imposizioni, determinate secondo la procedura del comitato, non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo da detrarre,
se, prima di essere vincolate al regime di perfezionamento passivo, le merci di esportazione temporanea sono state immesse in libera pratica fruendo di un'aliquota ridotta a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, finché sono applicabili le condizioni stabilite per la concessione di detta aliquota l'importo da detrarre è l'importo dei dazi all'importazione effettivamente riscosso al momento della loro immissione in libera pratica.
3. Quando le merci di temporanea esportazione potrebbero beneficiare, al momento della loro immissione in libera pratica, di un'aliquota ridotta o nulla a motivo di una destinazione particolare, questa aliquota è quella presa in considerazione a patto che nel paese in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento le merci in causa abbiano formato oggetto di operazioni identiche a quelle previste per siffatta destinazione.
4. Quando i prodotti compensatori beneficino di un provvedimento tariffario preferenziale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e), e questa misura sia in vigore per le merci della stessa classificazione tariffaria delle merci di temporanea esportazione, l'aliquota dei dazi all'importazione da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre ai sensi del paragrafo 1 è quella che sarebbe applicabile se le merci di temporanea esportazione soddisfacessero alle condizioni alle quali può essere concessa questa misura preferenziale.
5. Il presente articolo non osta all'applicazione delle disposizioni adottate o che potranno essere adottate nel quadro di scambi commerciali tra la Comunità e paesi terzi che prevedano l'esenzione dai dazi all'importazione per taluni prodotti compensatori.
Art. 152
1. Quando l'operazione di perfezionamento riguardi la riparazione di merci di temporanea esportazione, la loro immissione in libera pratica avviene in esenzione totale dai dazi all'importazione sempre che sia comprovato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che la riparazione è stata effettuata gratuitamente in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a seguito dell'esistenza di un difetto di fabbricazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto dello stato difettoso delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.
Art. 153
Quando l'operazione di perfezionamento riguardi la riparazione di merci di temporanea esportazione e tale riparazione sia effettuata a titolo oneroso, l'esenzione parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 consiste nel determinare l'importo dei dazi applicabili sulla base degli elementi di tassazione inerenti ai prodotti compensatori alla data dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di questi prodotti, prendendo in considerazione come valore in dogana un importo uguale alle spese di riparazione, sempre che tali spese costituiscano l'unica prestazione del titolare dell'autorizzazione e non siano influenzate da vincoli tra il medesimo e l'operatore.
In deroga all'articolo 151, possono essere determinati secondo la procedura del comitato i casi e le condizioni particolari in cui si può effettuare l'immissione in libera pratica delle merci in seguito ad un'operazione di perfezionamento passivo prendendo il costo dell'operazione del perfezionamento come base di tassazione per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee.
§. IV. Perfezionamento passivo con ricorso al sistema degli scambi standard
Art. 154
1. Il sistema degli scambi standard consente, alle condizioni del presente titolo IV applicabili a complemento delle disposizioni che precedono, che una merce importata, qui di seguito denominata «prodotto di sostituzione», sostituisca un prodotto compensatore.
2. L'autorità doganale consente il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci comunitarie diverse da quelle contemplate dalla politica agricola comune o dai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
3. Fatto salvo l'articolo 159, le disposizioni applicabili ai prodotti compensatori si applicano anche ai prodotti di sostituzione.
4.
L'autorità doganale consente che i prodotti di sostituzione siano importati, alle condizioni da essa stabilite, prima dell'esportazione delle merci di esportazione temporanea (importazione anticipata).
L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo dei dazi all'importazione.
Art. 155
1. I prodotti di sostituzione devono rientrare nella stessa nomenclatura tariffaria, essere della stessa qualità commerciale ed avere le stesse caratteristiche tecniche delle merci di esportazione temporanea se queste ultime avessero subito la riparazione prevista.
2.
Quando le merci di esportazione temporanea sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati e non essere prodotti nuovi.
Tuttavia l'autorità doganale può concedere deroghe a questa norma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente a motivo di un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a seguito dell'esistenza di un difetto di fabbricazione.