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Sez. 1, Sentenza n. 10970 del 10/12/1996 (Rv. 501161 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - ISCRIZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE | Diversa qualificazione dell'atto costitutivo - Attribuzione alla società di natura e tipo diversi da quelli risultanti dall'iscrizione - Conversione di clausola statutaria nulla perché vietante il trasferimento delle azioni a non soci in clausola di prelazione - Conseguenze - Vanificazione del sistema di pubblicità legale e rilievo della comune intenzione dei contraenti quale criterio interpretativo del contratto di società - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501161-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - ISCRIZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Una volta che una società (nella specie, per azioni) sia stata omologata ed iscritta nel registro delle imprese, non è ammissibile una diversa qualificazione dell'atto costitutivo, che conduca ad attribuire alla società una natura ed un tipo diversi da quelli risultante dalla iscrizione nel predetto registro, né è possibile la conversione (art. 1424 cod. civ.) di una clausola statutaria nulla (nella specie, perché vietante il trasferimento delle azioni a persona diversa dai soci) gli effetti di una clausola di prelazione, in quanto, altrimenti, si vanificherebbe il sistema di pubblicità legale predisposto dal legislatore e si attribuirebbe rilievo, al fine dell'interpretazione del contratto di società, alla comune intenzione dei contraenti, mentre l'atto in questione deve essere più congruamente interpretato sulla base di criteri obiettivi, non essendo ammissibile che il dichiarante - che non può opporre al terzo la volontà non iscritta nel registro - possa pretendere di dare alla propria dichiarazione un significato diverso da quello che essa ha obiettivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 2479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)