Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 25/01/2006 (Rv. 585770 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Azione proposta dalla banca nei confronti del fideiussore - Esistenza del credito nei confronti del garante - Determinazione - Anteriorità rispetto agli atti dispositivi compiuti dal fideiussore - Criteri - Accreditamento a favore del garantito - Necessità - Effettivo prelievo da parte dell'accreditato - Irrilevanza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato; infatti, l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento -in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)