Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 1068 del 1988
Massime (1)
Massima n. 12969
- Lavoro (rapporto di)
- Licenziamento quale sanzione disciplinare
- Garanzie procedimentali ex art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300
- Esclusione in caso di imprese con meno di sedici dipendenti
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
- L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma secondo e terzo.
- Cost., artt. 2 e 3.
Leggi la massima
LAVORO (RAPPORTO DI) La valutazione della prospettata questione di legittimità costituzionale richiede che siano precisati tutti i punti rilevanti: pertanto quando questi non siano chiariti dal giudice remittente, a lui vanno, a tal fine, restituiti gli atti (nella specie, il Pretore di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 7, comma secondo e terzo, della L. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui escludono l'applicabilità delle garanzie procedimentali ivi previste alle sanzioni espulsive in imprese con meno di sedici dipendenti: l'ordinanza di rimessione non aveva chiarito se il licenziamento de quo fosse stato intimato ai sensi dell'art. 2118 o dell'art. 2119 c.c., né se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro considerato richiamasse, in tema di licenziamenti "per mancanze", le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori).
Norme impugnate
- art. 7, comma 2, legge 20 maggio 1970, n. 300
- art. 7, comma 3, legge 20 maggio 1970, n. 300
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David Sollazzini e figli, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Fasciana Luigi per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla s.n.c. Sollazzini Davide & Figli "con motivazione disciplinare", senza previa contestazione dell'addebito e audizione a difesa, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 16 dicembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella "parte in cui esclude l'applicabilità alle sanzioni espulsive applicate in imprese con meno di sedici dipendenti";
punto 2
Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono precisati due punti rilevanti per la valutazione della questione, e cioè: a) se nella specie il licenziamento, motivato da un inadempimento contrattuale del prestatore di lavoro, sia stato intimato ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. oppure in tronco ai sensi dell'art. 2119; b) se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro de quo - senza distinguere tra imprese soggette o no alla legislazione speciale limitatrice dei licenziamenti - richiami espressamente in tema di licenziamenti "per mancanze" le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in materia di preventiva contestazione dell'addebito e audizione a difesa del lavoratore;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Pretore di Firenze perché chiarisca i punti sopra indicati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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