Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 19/06/1958 (Rv. 881489 - 01)
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA - ART.1256 CODICE CIVILE - INTERESSE DEL CREDITORE E NON DEL DEBITORE - RAPPORTO OBBLIGATORIO A TERMINE - INSOLVENZA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE.
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA - ART.1256 CODICE CIVILE - INTERESSE DEL CREDITORE E NON DEL DEBITORE - RAPPORTO OBBLIGATORIO A TERMINE - INSOLVENZA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE.
L'art.1256 codice civile fa riferimento solo all'interesse del creditore e non anche all'interesse del debitore, il quale, cessata l'impossibilita temporanea, deve adempiere all'obbligazione indipendentemente da un suo diverso interesse economico che può essere eventualmente fatto valere sotto il profilo dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. E se anche il rapporto obbligatorio sia circoscritto dalla opposizione di un termine questo non ha rilievo nei rapporti del debitore-venditore tenuto alla consegna della cosa (in favore del quale potrebbe avere solo effetto dilatorio), onde il debitore stesso è ugualmente tenuto ad adempimento, se il creditore abbia interesse, con il solo effetto che il termine contrattuale è sostituito dal nuovo termine di scadenza coincidente con il momento in cui e cessata la causa di impossibilita temporanea.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)