Sez. L, Sentenza n. 523 del 05/02/1977 (Rv. 384079 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DI UNA COLTIVATRICE DIRETTA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DI UNA COLTIVATRICE DIRETTA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nel caso di richiesta della pensione di invalidita da parte di una coltivatrice diretta, e in funzione di tale qualifica, come prevista e regolata dalla legge (art 2 legge 26 ottobre 1957 n 1047), che deve essere esaminata e valutata la capacita di guadagno della richiedente, tenendo presente che l'apporto della donna nella famiglia colonica non si limita ne si esaurisce nel disbrigo delle faccende attinenti all'ambito che per tradizione o per natura solitamente le viene riservato, poiche queste non la dispensano dal partecipare ai lavori propriamente agricoli e dal dedicare ad essi piu o meno tempo ed energie a seconda delle necessita stagionali. (Conf 57/73, mass n 361813).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)