Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 29/04/1983 Ud. (dep. 16/07/1983) Rv. 159993 - 01
ARMI - IN GENERE - SANZIONE PREVISTA DAL TERZO COMMA DELL'ART. 4 LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110 - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AGLI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE.*
ARMI - IN GENERE - SANZIONE PREVISTA DAL TERZO COMMA DELL'ART. 4 LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110 - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AGLI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE.*
La sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (norme per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) si riferisce esclusivamente al porto degli oggetti Atti ad offendere elencati nel primo e nel secondo comma e non anche alle armi proprie indicate nel primo comma dello stesso articolo. (V mass n 900048; (V mass n 157193).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)