Sez. 2, Sentenza n. 3351 del 15/10/1975 (Rv. 377488 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - VALORE LIBERATORIO PER IL DEBITORE - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - VALORE LIBERATORIO PER IL DEBITORE - CONDIZIONI.*
Affinche possa riconoscersi ad una quietanza a saldo, contenente la dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, la funzione di porre termine a tutti i rapporti intercorrenti fra il dichiarante ed il destinatario (nella specie a seguito di contratto d'opera professionale) e, quindi, di esonerare il secondo da ogni ulteriore pagamento, non e necessario accertare la ricorrenza di requisiti transattivi, quale quello della reciprocita delle concessioni, essendo sufficiente riscontrare la sussistenza di elementi, intrinseci ed estrinseci alla quietanza medesima, idonei ad evidenziarne inequivocamente la portata liberatoria ed abdicativa, e cioe la volonta dell'autore di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)