Sez. 1, Sentenza n. 8097 del 04/11/1987 (Rv. 455758 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - CANCELLAZIONE - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AI REQUISITI EX ART. 1 LEGGE N. 860 DEL 1956 - NECESSITÀ - MANCANZA DI UNA TRASFORMAZIONE DI BENI DI NATURA "ARTISTICA OD USUALE" - ATTIVITÀ ARTIGIANALE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (MERA PRESSATURA DI ROTTAMI METALLICI PER LA LORO RIVENDITA IN FORMA DI "PANI").*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - CANCELLAZIONE - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AI REQUISITI EX ART. 1 LEGGE N. 860 DEL 1956 - NECESSITÀ - MANCANZA DI UNA TRASFORMAZIONE DI BENI DI NATURA "ARTISTICA OD USUALE" - ATTIVITÀ ARTIGIANALE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (MERA PRESSATURA DI ROTTAMI METALLICI PER LA LORO RIVENDITA IN FORMA DI "PANI").*
Al fine dell'iscrizione o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, secondo la disciplina fissata dalla legge 25 luglio 1956 n. 860, occorre fare riferimento ai requisiti posti dall'art. 1 di detta legge, per la qualificabilità come artigianale di una attività imprenditoriale, e, pertanto, con riguardo all'attività di lavorazione di beni, tale qualifica va negata ove non si verifichi una trasformazione dei beni stessi di "natura artistica od usuale" (nella specie, trattandosi della mera pressatura di rottami metallici, per la loro rivendita in Forma di "pani"). (V 981/82, mass n 418849).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 10, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)