Sez. U - , Sentenza n. 10107 del 16/04/2021 (Rv. 661209 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - NOMINA - ESONERO | Provvedimento emesso in sede di reclamo in tema di esonero di esecutore testamentario dal suo ufficio - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Inammissibilità – Denuncia di vizio attinente alla giurisdizione – Irrilevanza – Fondamento - Fattispecie.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - NOMINA - ESONERO
In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 710, Cod. Proc. Civ. art. 750, Costituzione art. 111 com. 7, Regolam. Comunitario 04/07/2012 num. 650
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)