Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Domanda di accertamento del credito nei confronti di debitore fallito - Proposizione o prosecuzione nelle forme ordinarie - Questione di competenza - Esclusione - Questione di rito - Conseguenze - Deduzione in sede di regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'improseguibilità nelle forme ordinarie dell'azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito non dà luogo ad una questione di competenza, bensì di rito, con la conseguenza che essa non può essere sollevata per resistere ad un ricorso per regolamento di competenza e l'eccezione, se proposta, va dichiarata inammissibile.
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)