Sez. 5 - , Ordinanza n. 32594 del 12/12/2019 (Rv. 656032 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di una società - Responsabilità diretta del suo amministratore di fatto - Configurabilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'amministratore di fatto di una società alla quale sia riferibile il rapporto fiscale ne risponde direttamente qualora le violazioni siano contestate o le sanzioni irrogate antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, stante la disposizione di diritto transitorio di cui all'art. 7, comma 2, del menzionato decreto e la disciplina precedentemente vigente dettata dagli artt. 3, comma 2, e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)