Sez. 6, Sentenza n. 16669 del 01/07/1989 Ud. (dep. 29/11/1989) Rv. 182686 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - DESTINAZIONE AL CONSUMO PERSONALE DEL DETENTORE - RIGOROSITÀ DELLA PROVA - NECESSITÀ.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - DESTINAZIONE AL CONSUMO PERSONALE DEL DETENTORE - RIGOROSITÀ DELLA PROVA - NECESSITÀ.*
In materia di detenzione di stupefacenti, la causa di non punibilità prevista dall'art. 80 legge 22 dicembre 1975 n. 685 deve costituire oggetto di prova rigorosa, richiedendosi la certezza della destinazione della droga al consumo personale del detentore, anche in riferimento alle allegazioni difensive dell'imputato, poiché la modicità del quantitativo non importa, di per sè sola, l'automatico riconoscimento dell'esimente. (Conf mass n 170966).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)