Sez. 1, Sentenza n. 1065 del 25/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157317 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI - GELOSIA QUALE ESPRESSIONE DI ALTERAZIONE PSICHICA - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI - GELOSIA QUALE ESPRESSIONE DI ALTERAZIONE PSICHICA - FATTISPECIE.*
La gelosia, quale motivazione del delitto, impone la indagine psichiatrica ex art. 455 cod. proc. pen. solo quando si estrinsechi in manifestazioni di alterazione psichica, dando luogo, rispetto a dati stimoli, a reazioni anormali, indicative d'una probabile infermità mentale. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è precisato che esattamente non era stata disposta dai giudici di merito la invocata perizia psichiatrica, poiché la gelosia, lungi dal risolversi in uno stato passionale, S'era materializzata in comportamenti autoritari, inquadrabili nelle "condizioni caratteriali dell'omicida, soggetto rude e violento").*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)