Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 249 Liberazione di arrestati per errore di persona
1. Quando e' assolutamente certo che vi e' errore di persona, l'arrestato deve essere posto immediatamente in liberta' anche dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno eseguito l'arresto.
2. Il provvedimento e' sempre comunicato al procuratore del Re o al pretore del luogo dell'avvenuto arresto e, quando vi sia ordine o mandato, anche all'Autorita' che lo ha emesso.
Art. 249-bis Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
1. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.
Sezione II. Della presentazione spontanea e dei mandati
Art. 250 Presentazione spontanea
1. Chi ha notizia che contro di lui e' iniziato o e' per iniziarsi un procedimento penale ha facolta' di presentarsi al magistrato competente per l'istruzione, allo scopo di fare le sue dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presento' spontaneamente e questi e' ammesso ad esporre le sue discolpe, l'atto cosi' compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio assunto dopo l'emissione del mandato di comparizione.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'emissione del mandato o dell'ordine di cattura, nei casi in cui tale emissione e' imposta o consentita dalla legge.
Art. 251 Specie ed effetti dei mandati e degli ordini relativi alla presentazione dell'imputato
1. Col mandato di comparizione il giudice istruttore o il pretore ordina che l'imputato si presenti dinanzi a lui; col mandato di cattura e col mandato d'arresto, che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato d'arresto a disposizione dell'Autorita' che lo ha emesso; col mandato d'accompagnamento, che sia condotto alla presenza della stessa Autorita', anche con la forza.
2. Gli ordini di comparizione, di cattura e d'accompagnamento, emessi dal pubblico ministero a norma dell'articolo 393, hanno gli stessi effetti dei mandati corrispondenti.
3. Il mandato o l'ordine d'arresto emesso dal pretore, da un altro giudice o dal pubblico ministero cessa di aver effetto se entro venti giorni dall'esecuzione non e' emesso mandato od ordine di cattura o non e' pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva.
Art. 252 Condizioni generali per l'emissione dei mandati od ordini
1. Per poter emettere un mandato o un ordine e' necessario che esistano sufficienti indizi di colpevolezza a carico di colui contro il quale il provvedimento viene emesso. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che l'istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere per insufficienza di prove e l'imputato non e' stato gia' interrogato, e' emesso mandato od ordine di comparizione.
Art. 253 Casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio
1. Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1) di delitto contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a, cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell'art. 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;
3) di alienazione o acquisto di schiavi;
4) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti preveduto dall'art. 446 del codice penale;
5) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall'art. 453 del codice penale;
6) del delitto preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale.49
Art. 254 Casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo
1. Puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;
2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato e' stato piu' di due volte condannato per delitto non colposo o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga;
3) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.
2. Il giudice, nel decidere se debba valersi della facolta' di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonche' della pericolosita' dell'imputato, desunta dalla sua personalita' e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettivita'.
3. Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, puo' disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; ovvero puo' imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.
4. Le misure previste nel comma precedente possono essere revocate con decreto motivato, quando sopravvengono modificazioni degli elementi indicati nel secondo comma; devono essere revocate quando l'imputato viola taluno degli obblighi impostigli.
Art. 255 Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti
1. Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e alle circostanze aggravanti; delle circostanze attenuanti non si tien conto, fatta eccezione per l'eta'.
Art. 256 Divieto del mandato di cattura in determinate circostanze
1. Non deve emettersi il mandato di cattura in alcun caso, quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se il mandato e' stato emesso, deve essere revocato con ordinanza appena risultino le dette condizioni.
Art. 257 Provvedimenti in sostituzione del mandato di cattura per i minorenni
1. Se l'imputato, nel momento in cui si procede, ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, il giudice ha facolta' di sostituire al mandato di cattura il provvedimento indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo 246.
Art. 258 Provvedimenti riguardanti gli infermi di mente
1. Se l'imputato e' persona che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava in tale stato d'infermita' di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere, il giudice quando occorre ne dispone con decreto motivato il ricovero provvisorio in un manicomio, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 301.
2. Se l'infermita' di mente sopravviene al reato, si applica la disposizione dell'articolo 88.
Art. 259 Casi nei quali puo' sospendersi l'esecuzione del mandato di cattura
1. Se imputata e' una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo e' obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Ordinata la sospensione, il giudice, quando ne abbia bisogno, puo' fare accompagnare l'imputato dinanzi a se' dalla forza pubblica.
3. Il provvedimento indicato nella prima parte di questo articolo e' sempre irrevocabile con decreto motivato.
4. Contro il provvedimento previsto nel comma precedente puo' essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater.
Art. 260 Revoca e nuova emissione del mandato di cattura
1. In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.
2. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, il giudice in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene piu' necessario mantenere il mandato di cattura, puo' revocarlo ed emettere se occorre mandato di comparizione o d'accompagnamento.5
3. La revoca e' disposta con ordinanza.
4. Il mandato di cattura gia' revocato o convertito puo' essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso.
Art. 261 Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura
1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli 253 e 254, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.5
2. Il mandato di comparizione puo' essere convertito in quello d'accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
3. Il mandato d'accompagnamento puo' emettersi nei casi preveduti dall'articolo 254 quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione o quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.5
4. L'imputato contro il quale e' stato emesso mandato d'accompagnamento non puo' essere privato della liberta' in forza di tale mandato oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.
5. Dopo il mandato di comparizione o d'accompagnamento puo' essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.
Art. 262 Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero; mandati d'arresto del giudice istruttore
1. Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura, il giudice istruttore deve sentire il pubblico ministero. Il pretore provvede d'ufficio informandone il procuratore del Re.
2. Il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero puo', nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, emettere provvisoriamente mandato d'arresto, e lo converte quando occorre in mandato di cattura, sentito il pubblico ministero.
Art. 263 Impugnabilita' delle ordinanze del giudice
1. Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonche', nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.
2. Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure previste dall'articolo 254, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza puo' essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.
3. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
4. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore.
Art. 263-bis Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto
1. Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto o del provvedimento di cui alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 254 ovvero del decreto di revoca di una misura disposta in luogo della carcerazione preventiva, emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio.
2. La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.
3. Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto ovvero avverso il decreto di revoca delle misure disposte in luogo della carcerazione preventiva, per i quali non e' prevista richiesta di riesame, puo' essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge.
4. La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento.
Art. 263-ter Provvedimenti del giudice competente per il riesame
1. Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.
3. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.
4. Il termine indicato nel comma precedente puo' essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga e' necessaria per la complessita' dei fatti oggetto dell'imputazione.
5. Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.
6. Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia.
Art. 263-quater Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame
1. Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame. - Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.
2. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
Art. 264 Requisiti formali dei mandati
1. Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:
1) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se e' possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;
2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;
3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.
2. I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinato la emissione.
3. Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato.
4. Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.
5. Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi d'urgenza lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.
Art. 265 Nullita' dei mandati
1. Il mandato e' nullo:
1° se vi e' incertezza assoluta circa l'Autorita' che lo ha emesso, se non e' in alcun modo determinata la persona dell'imputato, ovvero se vi e' incertezza assoluta circa il luogo o il tempo in cui l'imputato deve compatire;
2° se manca la data o la sottoscrizione del magistrato che lo ha emesso.
2. Nondimeno la nullita' e' sanata quando in conseguenza di un mandato nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui e' prescritto o autorizzato il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si e' presentato all'Autorita' davanti alla quale doveva comparire.
3. L'irregolarita' del mandato che non produce nullita', non esime gli ufficiali od agenti incaricati dell'esecuzione o della notificazione dall'adempimento del loro dovere, quando e' possibile.