Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 252 Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini
1. Per poter emettere un mandato o un ordine e' necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi gravi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, indizi sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato o non e' preveduto dalla legge come reato e l'imputato non e' gia' stato interrogato, e' emesso mandato od ordine di comparizione.
Art. 253 Condizioni per la emissione del mandato di cattura
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Il mandato di cattura puo' essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fondi di prova ovvero quando l'imputato si e' dato alla fuga o vi e' concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verra' irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale, ovvero quando, la pericolosita' dell'imputato desunta dalla sua personalita' e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettivita'.
Art. 254 Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati
1. Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:
1) delitto contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non infeiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;
3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale;
4) delitto di associazione di tipo mafioso preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale;
5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi.
Art. 254-bis Misura disposta in luogo della custodia in carcere. Principio di adeguatezza
1. In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.
2. Nel corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero o il pretore, se e' presentata domanda di applicazione della misura e non ritengono di accoglierla, trasmettono gli atti con le loro richieste al giudice istruttore affinche' decida; in ogni altro stato e grado del procedimento, dopo l'emissione del mandato di cattura, la suddetta misura e' concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.
3. La misura di cui ai commi precedenti e' revocata con ordinanza, d'ufficio o anche su richiesta del pubblico ministero ovvero del pretore durante l'istruzione sommaria, dal giudice indicato nella seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere.
Art. 254-ter
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 330
Art. 254-quater Contenuto e modalita' della misura disposta in luogo della custodia in carcere
1. Con il provvedimento con il quale e' disposta la misura prevista dall'articolo 254-bis possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
2. Se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attivita' lavorativa.
3. Le prescrizioni previste dai commi precedenti possono essere date, modificate o revocate anche nel corso dell'esecuzione della misura.
4. I provvedimenti con i quali si applica o si revoca la misura disposta in luogo della custodia in carcere, ovvero si modificano le prescrizioni imposte sono immediatamente comunicati all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nei provvedimenti stessi.
5. Il giudice o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza da parte dell'imputato dell'esecuzione della misura e delle prescrizioni imposte.
Art. 254-quinquies Facolta' di impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare
1. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 254-bis. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresi' appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione.
2. Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del primo comma dell'articolo 263-ter.
3. Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 272-bis.
Art. 255 Determinazione della pena
1. Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.
2. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'eta' e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.
Art. 256 Divieto del mandato di cattura in determinate circostanze
1. Non deve emettersi il mandato di cattura in alcun caso, quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se il mandato e' stato emesso, deve essere revocato con ordinanza appena risultino le dette condizioni.
Art. 257 Provvedimenti in sostituzione del mandato di cattura per i minorenni
1. Se l'imputato, nel momento in cui si procede, ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, il giudice ha facolta' di sostituire al mandato di cattura il provvedimento indicato nel penultimo capoverso dell'articolo 246.
Art. 258 Provvedimenti riguardanti gli infermi di mente
1. Se l'imputato e' persona che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava in tale stato d'infermita' di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere, il giudice quando occorre ne dispone con decreto motivato il ricovero provvisorio in un manicomio, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 301.
2. Se l'infermita' di mente sopravviene al reato, si applica la disposizione dell'articolo 88.
Art. 259
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398
Art. 260 Revoca e nuova emissione del mandato di cattura
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non e' stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.
2. Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso e' stato gia' revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato e' stato rimesso in liberta' ai sensi dell'articolo 277. Quando si procede con istruzione sommaria, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.
3. Nell'istruzione sommaria la revoca del mandato di cattura ovvero dell'ordine o del mandato di arresto e' disposta dal pubblico ministero o dal pretore precedente con ordinanza; se la revoca e' richiesta dall'imputato e il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accoglierla, si osservano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 270.
Art. 261 Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento
1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione puo' sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
2. Il mandato di accompagnamento puo' altresi' emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253 quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.
3. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 330.
4. L'imputato contro il quale e' stato emesso mandato d'accompagnamento non puo' essere privato della liberta' in forza di tale mandato oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.
5. Dopo il mandato di comparizione o d'accompagnamento puo' essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.
Art. 262 Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero; mandati d'arresto del giudice istruttore
1. Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica.
2. Il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero puo', nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, emettere provvisoriamente mandato d'arresto, e lo converte quando occorre in mandato di cattura, sentito il pubblico ministero.
Art. 263 Impugnabilita' delle ordinanze del giudice
1. Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.
2. Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
3. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
4. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore.
Art. 263-bis Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto
1. Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto. La richiesta puo' altresi' riguardare la mancata applicazione della misura dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282.
2. La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione lo imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorita', il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Avverso i mandati di cattura o di arresto e gli ordini di arresto per i quali non e' prevista la richiesta di riesame, puo' essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge. Tuttavia, anche nei casi in cui e' ammessa la richiesta di riesame, l'imputato puo' proporre immediatamente ricorso per CAssazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
4. La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento.
Art. 263-ter Provvedimenti del giudice competente per il riesame
1. Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.
3. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui il primo comma dell'articolo 254-bis, se la stessa e' sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253.
4. Il termine indicato nel comma precedente puo' essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga e' necessaria per la complessita' dei fatti oggetto dell'imputazione.
5. Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.
6. Con la richiesta di riesame, il difensore puo' chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facolta' di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta.
7. Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia.
Art. 263-quater Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame
1. Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame. - Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.
2. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
Art. 264 Requisiti formali dei mandati
1. Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:
1) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se e' possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;
2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;
3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.
2. I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonche' dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza.
3. Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato.
4. Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.
5. Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi d'urgenza lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.
Art. 265 Nullita' dei mandati
1. Il mandato e' nullo:
1° se vi e' incertezza assoluta circa l'Autorita' che lo ha emesso, se non e' in alcun modo determinata la persona dell'imputato, ovvero se vi e' incertezza assoluta circa il luogo o il tempo in cui l'imputato deve compatire;
2° se manca la data o la sottoscrizione del magistrato che lo ha emesso.
2. Nondimeno la nullita' e' sanata quando in conseguenza di un mandato nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui e' autorizzato il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si e' presentato all'Autorita' davanti alla quale doveva comparire.
3. L'irregolarita' del mandato che non produce nullita', non esime gli ufficiali od agenti incaricati dell'esecuzione o della notificazione dall'adempimento del loro dovere, quando e' possibile.