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Sez. L, Sentenza n. 4561 del 13/07/1981 (Rv. 415275 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SPETTANZE DI ORIGINE ESCLUSIVAMENTE CONTRATTUALE - CALCOLO - ELEMENTI ACCESSORI INTEGRATIVI DELLA RETRIBUZIONE, OBBLIGATORI, CONTINUATIVI E PREDETERMINATI - ESCLUSIONE DAL CALCOLO PREVISTA DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415275-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SPETTANZE DI ORIGINE ESCLUSIVAMENTE CONTRATTUALE - CALCOLO - ELEMENTI ACCESSORI INTEGRATIVI DELLA RETRIBUZIONE, OBBLIGATORI, CONTINUATIVI E PREDETERMINATI - ESCLUSIONE DAL CALCOLO PREVISTA DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*

Nell'ordinamento vigente, la disciplina collettiva ben puo adottare, ai fini del calcolo di spettanze di origine esclusivamente contrattuale, un concetto di retribuzione da cui siano esclusi emolumenti accessori integrativi della retribuzione base e, in particolare, il compenso per il lavoro straordinario, ancorche dotato dei caratteri dell'obbligatorieta, della continuita e della predeterminazione e, come tale, computabile ai fini della Determinazione dell'indennita di anzianita. (principio affermato in relazione al trattamento pensionistico convenzionale previsto dallo art 72 del CCNL del 1963 per i dipendenti dei consorzi di bonifica). (V 99/77, mass n 383607).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 09/02/1963 num. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)