Sez. L, Sentenza n. 5029 del 30/08/1980 (Rv. 408890 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO - INCOMPATIBILITA (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA) - COLLOCAMENTO A RIPOSO AI SENSI DEL DL N 261 DEL 1974 - DIVIETO DI SUCCESSIVA ASSUNZIONE EX ART 6 DEL PREDETTO DECRETO - AMBITO DI OPERATIVITA - CONFERIMENTO DI INCARICHI A MEDICO AMBULATORIALE DELL'ENPAS - INCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO - INCOMPATIBILITA (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA) - COLLOCAMENTO A RIPOSO AI SENSI DEL DL N 261 DEL 1974 - DIVIETO DI SUCCESSIVA ASSUNZIONE EX ART 6 DEL PREDETTO DECRETO - AMBITO DI OPERATIVITA - CONFERIMENTO DI INCARICHI A MEDICO AMBULATORIALE DELL'ENPAS - INCLUSIONE.*
Le Disposizioni dell'art 6 del DL 8 luglio 1974 n 261 (modificazioni alla legge n 336 del 1970, concernente norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati) - le quali (nel testo risultante dall'art 1 della legge di conversione 14 agosto 1974 n 355) prevedono, nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dello stesso decreto, il divieto di essere assunto in impiego o di ricevere incarichi alle dipendenze dello stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di societa a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti nonche la cessazione di efficacia, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, delle assunzioni effettuate e degli incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio 1974 al personale collocato in quiescenza a norma della legge n 336 del 1970, salva la dichiarazione di rinuncia di cui al penultimo comma dello stesso art 6 sopra indicato - si riferiscono non soltanto ad assunzioni o ad incarichi che comportino l'instaurazione di un rapporto d'impiego, ma a qualsiasi Forma di occupazione (eccettuata la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni), che, pur al di fuori di un rapporto d'impiego in senso proprio, implichi comunque l'erogazione di un compenso da parte degli enti sopra indicati e, pertanto, anche agli incarichi che (come quelli conferiti ai medici degli ambulatori dell'ENPAS) comportino una prestazione di opera intellettuale in regime di autonomia.*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1974 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)