Sez. 1 - , Ordinanza n. 7108 del 12/03/2020 (Rv. 657946 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE | Contratti in genere - Statuto di un’associazione - Previsione di clausola sulla forma negoziale - Conseguenze - Legittimazione degli associati a far valere la nullità del negozio privo di forma - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE
La previsione, nello statuto di un'associazione, dell'adozione di una forma convenzionale, atteso l'univoco disposto di cui all'art. 1352 c.c., importa la presunzione che essa sia stata voluta per la validità del contratto senza che rilevi l'assenza di un'espressa e specifica previsione di nullità convenzionale dei contratti conclusi in violazione di tale requisito di forma, da considerarsi come inserita anche nell'interesse di tutti gli associati con la conseguenza che l'eventuale nullità, ben può essere fatta valere da ciascun interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 lett. 4, Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Cod. Civ. art. 1352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)