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Sez. L, Sentenza n. 8234 del 23/07/1991 (Rv. 473288 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere | Legittimità - Condizioni - Fattispecie relativa ad astensione non diretta a tutelare un interesse collettivo.
Stato
decisa il 1991-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473288-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere

Lo sciopero dei lavoratori è legittimo se realizza un'astensione dal lavoro intesa a tutelare un interesse professionale collettivo dei lavoratori e non se persegue finalità pretestuose e il soddisfacimento di contingenti esigenze di singoli dipendenti. (La S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito, secondo cui nel caso di specie tale interesse collettivo non era ravvisabile perché l'agitazione era stata indetta con l'intento di raccogliere adesioni tra i lavoratori consentendo loro di assentarsi dal lavoro secondo le personali esigenze ed usufruire così dell'equivalente di permessi non retribuiti, ricorrendo alla protezione attribuita all'esercizio del diritto di sciopero).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)