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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Codice di procedura penale (1930)

Libro primo. Disposizioni generali

Titolo primo. Delle azioni

Capo I. Dell'azione penale

Art. 1 Officialita' dell'azione penale

1. L'azione penale e' pubblica e, quando non sia necessaria la querela, la richiesta o l'istanza, e' iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.

Art. 2 Obbligo del rapporto in generale

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbono fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

2. Gli altri pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato, sono obbligati a farne rapporto, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

3. Il rapporto e' presentato, senza ritardo, al procuratore del Re o al pretore.

4. Il rapporto espone succintamente il fatto con tutte le circostanze che possono interessare il procedimento penale; da' notizia di tutti gli elementi di prova raccolti e, quando e' possibile, contiene le generalita' di chi e' indicato come reo, della persona offesa dal reato e dei testimoni, o quant'altro valga alla loro identificazione.

Art. 3 Rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari

1. Quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto, nel quale puo' ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve farne rapporto al procuratore del Re, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti. Altrettanto deve fare trattandosi di un reato non perseguibile d'ufficio, qualora sia presentata querela, richiesta o istanza all'Autorita' competente.

2. Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile e' sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.

3. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative e ai giudizi disciplinari davanti alle pubbliche Autorita'.

4. Quando l'azione penale e' gia' in corso, il giudice civile o amministrativo o la pubblica Autorita' che procede disciplinarmente ordina la sospensione del giudizio.

Art. 4 Referto

1. Chi ha l'obbligo del referto deve presentarlo entro ventiquattro ore o, se vi e' pericolo nel ritardo, immediatamente, al procuratore del Re, al pretore o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera od assistenza o in loro mancanza all'ufficiale di polizia giudiziaria piu' vicino.

2. Il referto indica la persona o le persone che hanno determinato l'intervento del referente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, il luogo in cui attualmente trovasi l'offeso e, se e' possibile, le generalita' di questo o quant'altro valga ad identificarlo; inoltre tutte le notizie che servono a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha cagionato o puo' cagionare.

3. Qualora piu' persone abbiano prestato la loro opera od assistenza nella medesima occasione, sono tutte parimenti obbligate a presentare il referto, che puo' farsi con atti separati ovvero con unico atto da tutte sottoscritto, senza che l'omissione del referto da parte di taluno degli obbligati possa in alcun caso ritardare l'azione dell'Autorita' giudiziaria.

Art. 5 Richiesta di procedimento

1. Nei casi in cui, per promuovere l'azione penale, e' necessaria la richiesta, questa e' presentata per iscritto a qualsiasi ufficio del pubblico ministero, che provvede a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 6 Istanza di procedimento

1. L'istanza di procedimento e' presentata con le forme della querela.

2. L'istanza puo' essere presentata anche a un agente consolare della Repubblica all'estero il quale, provveduto quando occorre alla identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del pubblico ministero, certificando la data della presentazione.

Art. 7 Denuncia

1. Ogni persona, anche diversa dall'offeso, che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, puo' farne denuncia al procuratore del Re, al pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. La legge determina i casi nei quali la denuncia e' obbligatoria.

Art. 8 Formalita' della denuncia

1. Per la denuncia si osserva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, in quanto e' applicabile.

2. La denuncia puo' essere presentata per iscritto od oralmente, anche per mezzo di procuratore speciale.

3. La denuncia presentata per iscritto deve essere sempre sottoscritta dal denunciante o dal suo procuratore speciale.

4. Quando si tratta di delazioni anonime, si applica la disposizione dell'articolo 141.

5. Il pubblico ufficiale che riceve una denuncia, assunte quando occorre sommarie informazioni, la trasmette senza ritardo al procuratore del Re o al pretore competente.

Art. 9 Querela

1. Il diritto di querela si esercita mediante dichiarazione fatta personalmente o per mezzo di procuratore speciale all'Autorita' alla quale puo' essere presentata denuncia, nei modi per questa stabiliti.

Art. 10 Formalita' della querela

1. La dichiarazione orale di querela non produce effetti, se il processo verbale in cui e' ricevuta non e' sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

2. L'Autorita' che ha ricevuto la dichiarazione scritta di querela provvede quando occorre all'identificazione del querelante.

Art. 11 Curatore speciale per la querelo,

1. Nel caso preveduto dall'articolo 121 del codice penale il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno della nomina del curatore speciale. Alla nomina provvede con decreto motivato il presidente del tribunale del luogo in cui l'offeso si trova, su richiesta del procuratore del Re. Il pretore provvede d'ufficio per i reati di sua competenza. In ogni caso la nomina puo' essere promossa dagli istituti o dalle societa' che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.

2. Il curatore speciale ha pure la facolta' di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.

3. Se la necessita' della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il presidente della corte o del tribunale o il pretore, davanti al quale si svolge o deve svolgersi il giudizio.

Art. 12 Inammissibilita' della querela dopo proposta l'azione civile

1. La querela non e' piu' ammessa quando chi avrebbe avuto diritto di presentarla ha proposto davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni o per il risarcimento del danno ovvero ha fatto transazione sul danno.