Direttiva 2003/93/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003 che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo3,
La lotta contro la frode relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) esige il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni tributarie all'interno della Comunità e tra queste e la Commissione, secondo principi comuni.
A tal fine il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio4, che completava, per quanto riguarda l'IVA, il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette5, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92(6). Detto regolamento riunisce tutte le norme sulla cooperazione amministrativa in materia d'IVA, fatta eccezione per l'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure7.
L'ambito d'applicazione dell'assistenza reciproca definito dalla direttiva 77/799/CEE deve essere esteso alle imposte sui premi assicurativi di cui alla direttiva 76/308/CEE per tutelare meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno.
La direttiva 77/799/CEE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue:
1.
il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi";
2.
all'articolo 1, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:
"- le imposte sui premi assicurativi di cui all'articolo 3, sesto trattino, della direttiva 76/308/CEE";
2a) all'articolo 1, paragrafo 5, il testo di cui alla voce "nel Regno Unito" è sostituito dal seguente:"The Commissioners of Customs and Exice o un rappresentante autorizzato per le informazioni richieste in merito alle imposte sui premi assicurativi e all'imposta sui consumi.
The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni";
2b) all'articolo 1, paragrafo 5, il testo di cui alla voce "in Italia" è sostituito dal seguente:"Il ministro dell'economia e delle finanze o un rappresentante autorizzato.";
3.
l'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale. Tuttavia, tali informazioni:
— devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta,
— devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta ed unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga,
— non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fissati o ai fini di un procedimento giudiziario o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta.
Inoltre, gli Stati membri possono fornire le informazioni di cui al primo comma da usare per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE8."
Art. 2
I riferimenti alla direttiva 77/799/CEE, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), s'intendono fatti al regolamento (CE) n. 1798/2003.
Art. 3
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 4
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Tremonti (6) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.