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Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione del 1o agosto 2008 recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE1, in particolare l'articolo 93, paragrafo 4 e l'articolo 132,

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 conferisce all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «l'agenzia», il potere di adottare decisioni individuali riguardanti la registrazione e la valutazione delle sostanze chimiche e istituisce una commissione di ricorso che ha il compito di decidere in merito ai ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Poiché il regolamento (CE) n. 1907/2006 si limita a definire alcune norme di base relative alle procedure di ricorso, è necessario stabilire norme di attuazione riguardanti l'organizzazione della commissione di ricorso e la procedura applicabile ai ricorsi proposti dinanzi alla stessa.

Per assicurare una valutazione equilibrata dei ricorsi, sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnico, è necessario che ogni ricorso sia sottoposto all'esame di membri della commissione di ricorso aventi formazione giuridica e tecnica, come disposto dal regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche2.

Secondo quanto dispone l'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1907/2006, la commissione di ricorso è composta dal presidente e da altri due membri, ciascuno dei quali ha un supplente. È opportuno che il presidente garantisca la qualità e la coerenza delle decisioni della commissione di ricorso.

Per facilitare lo svolgimento dei ricorsi, occorre che per ogni controversia sia designato un relatore, di cui vanno definiti i compiti.

Per poter esercitare le sue funzioni agevolmente ed efficacemente, la commissione di ricorso deve essere dotata di una cancelleria.

Per le stesse ragioni, la commissione di ricorso deve poter stabilire le modalità del proprio funzionamento e il proprio regolamento interno.

Il consiglio d'amministrazione dell'agenzia può, a norma dell'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nominare membri supplementari della commissione di ricorso, affinché questa possa adottare le proprie decisioni finali in tempi ragionevoli. Di conseguenza, la commissione di ricorso deve avere la facoltà di stabilire criteri per l'attribuzione dell'esame dei ricorsi ai suoi vari membri.

All'atto di ricorso deve essere allegata, pena l'irricevibilità dello stesso, la prova del pagamento della tariffa prevista per i ricorsi dal regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)3.

Se necessario e sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione valuti l'efficacia delle disposizioni dello stesso e della loro attuazione pratica, e se del caso modifichi tali disposizioni.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Organizzazione della Commissione di ricorso

Parte 1. La commissione di ricorso

Art. 1 Composizione

1.

Su ogni ricorso decidono tre membri della commissione di ricorso dell'agenzia, qui di seguito denominata «la commissione di ricorso».

Almeno uno di essi possiede un'adeguata formazione giuridica e almeno un altro un'adeguata formazione tecnica, conformemente al regolamento (CE) n. 1238/2007.

2. Il presidente della commissione di ricorso, o uno dei suoi supplenti, presiede all'esame di tutti i ricorsi.

3. Il presidente assicura la qualità e la coerenza delle decisioni adottate dalla commissione di ricorso.

4. Per assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente, il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'agenzia, può assegnare il ricorso a membri supplementari o supplenti. In tali casi il presidente può designare un presidente supplente.

Art. 1 bis Soluzione amichevole

Nell'interesse della procedura il presidente della commissione di ricorso può invitare le parti a raggiungere una soluzione amichevole. In tal caso il presidente nomina un membro unico per agevolare il raggiungimento di tale soluzione. Il presidente comunica alle parti la decisione di nominare un membro unico.

Se le parti raggiungono una soluzione amichevole, il membro unico chiude il procedimento e una sintesi della soluzione raggiunta viene pubblicata sul sito web dell'agenzia. In mancanza di una soluzione amichevole entro 2 mesi dalla decisione di assegnarlo a un membro unico, il caso è rinviato alla commissione di ricorso.

Art. 1 ter Ritiro di un ricorso

Se un ricorso viene ritirato, il presidente chiude il procedimento.

Art. 2 Esclusione dei membri

Qualora si applichi la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il membro della Commissione di ricorso interessato, prima che sia adottata una decisione, è invitato a presentare osservazioni sulle ragioni di ricusazione sollevate ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

In attesa della decisione di cui all'articolo 90, paragrafo 7, dello stesso regolamento, il procedimento è sospeso.

Art. 3 Sostituzione dei membri

1. Il membro escluso a norma dell'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è sostituito dalla commissione di ricorso con un membro supplente.

2.

Il membro che ne faccia richiesta è sostituito dal presidente con un membro supplente in caso di congedo, malattia, impegni improrogabili od ogni altro motivo che gli impedisca di partecipare al procedimento. I criteri in base ai quali è scelto il membro supplente sono definiti con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Se un membro non è in grado di chiedere d'essere sostituito, il presidente può provvedervi di propria iniziativa.

Il presidente può respingere la richiesta di sostituzione soltanto con decisione motivata.

Ove sia impedito a partecipare al procedimento, il presidente provvede a designare il proprio supplente. Se non è in grado di provvedervi, il supplente è designato dal più anziano di servizio dei membri che decidono sul ricorso o, in caso di pari anzianità di servizio, da quello più anziano per età.

3.

Se un membro è sostituito prima dello svolgimento dell'udienza, il procedimento non è sospeso e la sostituzione non rende invalidi gli atti del procedimento già compiuti.

Se la sostituzione interviene dopo lo svolgimento dell'udienza, quest'ultima deve essere ripetuta salvo accordo contrario delle parti, del membro supplente e degli altri due membri che decidono sul ricorso.

4. In caso di sostituzione, il membro supplente è vincolato da qualsiasi decisione interlocutoria già adottata.

5.

L'assenza di un membro successiva all'adozione della decisione finale da parte della commissione di ricorso non impedisce a quest'ultima di compiere i rimanenti atti del procedimento.

Se il presidente non è in grado di sottoscrivere la decisione o di compiere i rimanenti atti del procedimento, vi provvede a nome del presidente il più anziano di servizio dei membri che decidono sul ricorso o, se questi hanno la stessa anzianità di servizio nella commissione di ricorso, da quello più anziano per età.

Art. 4 Relatore

1. Il presidente nomina relatore uno degli altri membri che decidono sul ricorso o assume egli stesso tale funzione, tenendo conto della necessità di distribuire equamente il carico di lavoro tra tutti i membri.

2. Il relatore svolge l'esame preliminare del ricorso.

3.

La commissione di ricorso può, su proposta del relatore, adottare ogni provvedimento procedurale di cui all'articolo 15.

L'esecuzione di tali provvedimenti può essere affidata al relatore.

4. Il relatore redige un progetto di decisione.

Parte 2. La cancelleria

Art. 5 Cancelleria e cancelliere

1. È istituita in seno all'agenzia una cancelleria presso la commissione di ricorso. La cancelleria è diretta dalla persona nominata come cancelliere a norma del paragrafo 5.

2. La cancelleria ha il compito di ricevere, trasmettere e conservare i documenti e di prestare ogni altro servizio previsto dal presente regolamento.

3. La cancelleria tiene un registro dei ricorsi, nel quale sono annotati gli estremi di tutti gli atti di ricorso e dei relativi documenti.

4. Il personale della cancelleria, compreso il cancelliere, non partecipa a procedimenti dell'agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere presentato ricorso ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

5.

La commissione di ricorso è assistita, nello svolgimento delle sue funzioni, da un cancelliere nominato dal presidente.

Il presidente ha le facoltà gestionali e organizzative di dare istruzioni al cancelliere su questioni attinenti all'esercizio delle funzioni della commissione di ricorso.

6. Il cancelliere verifica l'osservanza dei termini e delle altre formalità relative alla presentazione dei ricorsi.

7. Le istruzioni generali destinate al cancelliere sono adottate con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Capo II. Procedura

Art. 6 Atto di ricorso

1. L'atto di ricorso contiene:

  1. a) il nome e l'indirizzo del ricorrente;

  2. b) se il ricorrente si fa rappresentare, il nome e l'indirizzo professionale del suo rappresentante;

  3. c) l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere a) e b);

  4. d) gli estremi della decisione impugnata e le conclusioni del ricorrente;

  5. e) i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto addotti;

  6. f) se del caso, la natura delle prove dedotte e l'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;

  7. g) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nell'atto di ricorso, devono essere considerate riservate e la motivazione;

  8. h) una dichiarazione da cui risulti se il ricorrente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

2. L'atto di ricorso è accompagnato dalla prova del pagamento della tariffa di ricorso di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 340/2008 o, se del caso, di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione5.

3.

Se l'atto di ricorso non è conforme al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2, il cancelliere fissa il termine entro il quale esso può essere regolarizzato dal ricorrente. Il cancelliere può assegnare tale termine una sola volta.

Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui all'articolo 93, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sospeso.

4.

Se constata un'irregolarità che rende irricevibile il ricorso, il cancelliere invia senza indugio un parere motivato al presidente.

Quando assegna un termine a norma del paragrafo 3, il cancelliere invia il parere motivato dopo la relativa scadenza sempre che l'irregolarità non sia stata corretta.

5.

Il cancelliere notifica senza indugio l'atto di ricorso all'agenzia.

Quando il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, il cancelliere informa quest'ultimo della presentazione di un ricorso avverso tale decisione.

6.

Sul sito Internet dell'agenzia è pubblicato un avviso indicante la data di registrazione dell'atto di ricorso, il nome e l'indirizzo delle parti, l'oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente e un sommario dei motivi e dei principali argomenti addotti.

Fatto salvo il primo comma, il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente in applicazione del paragrafo 1, lettera g), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nell'avviso non sia pubblicata alcuna informazione considerata riservata. Le modalità pratiche della pubblicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Art. 7 Memoria difensiva

1.

Nei due mesi che seguono la notificazione dell'atto di ricorso, l'agenzia presenta una memoria difensiva.

Il presidente può, in circostanze eccezionali, prorogare tale termine su domanda motivata dell'agenzia.

2. La memoria difensiva contiene:

  1. a) se l'agenzia si fa rappresentare, il nome, il cognome e l'indirizzo professionale del suo rappresentante;

  2. b) i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto addotti;

  3. c) se del caso, la natura delle prove dedotte e un'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;

  4. d) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella memoria difensiva, devono considerarsi riservate e la motivazione;

  5. e) una dichiarazione da cui risulti se l'agenzia consente che le notificazioni destinate ad essa o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

3. Se l'agenzia, benché regolarmente citata, non presenta una memoria difensiva, il procedimento prosegue in assenza di tale memoria.

Art. 8 Intervento

1.

Chiunque dimostri di avere interesse all'esito della controversia promossa dinanzi alla commissione di ricorso può intervenire nel procedimento.

In deroga al primo paragrafo, per i casi attinenti al titolo VI, capo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, lo Stato membro la cui autorità competente ha effettuato la valutazione della sostanza può intervenire senza dover dimostrare di essere interessato all'esito di tale controversia.

2. La domanda d'intervento, in cui devono essere esposte le circostanze comprovanti il diritto di intervenire, è presentata entro tre settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

3.

L'intervento può avere come oggetto soltanto l'adesione o l'opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti.

L'intervento non conferisce gli stessi diritti procedurali riconosciuti alle parti ed è accessorio al procedimento principale. Esso diviene privo di oggetto quando il caso è cancellato dal registro della commissione di ricorso, in seguito a una rinuncia di una parte o al ritiro dagli atti o a una soluzione amichevole tra le parti, o quando l'atto di ricorso è dichiarato irricevibile.

Gli intervenienti accettano il caso nello stato in cui esso si trova al momento del loro intervento.

4.

La domanda d'intervento contiene:

  1. a) la descrizione del caso;

  2. b) il nome e il cognome delle parti;

  3. c) il nome, il cognome e il domicilio dell'interveniente;

  4. d) se l'interveniente si fa rappresentare conformemente all'articolo 9, il nome, il cognome e il domicilio del rappresentante;

  5. e) l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere c) e d);

  6. f) le conclusioni di una o più parti, a sostegno delle quali l'interveniente chiede d'intervenire;

  7. g) la descrizione delle circostanze che comprovano il diritto a intervenire;

  8. h) una dichiarazione da cui risulti se l'interveniente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

La domanda d'intervento è notificata alle parti al fine di ricevere le loro eventuali osservazioni prima che la commissione di ricorso prenda una decisione a riguardo.

  1. a)

  2. e)

  3. g)

5. Qualora la commissione di ricorso decida di consentire l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti procedurali notificati alle parti, forniti dalle parti alla commissione di ricorso per tale scopo. Gli atti o i documenti riservati sono esclusi da tale comunicazione.

6.

La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere la domanda d'intervento.

Se la commissione di ricorso autorizza l'intervento, il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria di intervento.

La memoria di intervento contiene:

  1. a) le conclusioni dell'interveniente in adesione od opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti;

  2. b) i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto;

  3. c) se del caso, la natura delle prove dedotte;

  4. d) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella domanda d'intervento, devono considerarsi riservate e la motivazione;

Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente può stabilire un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.

7. Ogni interveniente sostiene le proprie spese.

Art. 9 Rappresentanza

Se una parte o un interveniente ha nominato un rappresentante, questi deve produrre un mandato ad agire conferitogli dalla parte o dall'interveniente che rappresenta.

Art. 10 Deposito degli atti procedurali

1. Tutti gli atti procedurali sono datati e firmati.

2. Ai fini del calcolo dei termini, gli atti procedurali si considerano depositati soltanto nel momento in cui sono ricevuti dalla cancelleria.

3.

Le parti e gli intervenienti trasmettono gli atti alla cancelleria mediante consegna diretta o spedizione postale. La commissione di ricorso può autorizzare una parte o un interveniente a depositare atti mediante fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.

Le norme disciplinanti l'uso dei mezzi tecnici di comunicazione, ivi compresa la sottoscrizione elettronica, sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Art. 11 Ricevibilità dei ricorsi

1. Il ricorso può essere dichiarato irricevibile per una delle seguenti ragioni:

  1. a) l'atto di ricorso non è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d), e paragrafo 2, e all'articolo 9 del presente regolamento;

  2. b) il termine per la presentazione del ricorso di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è scaduto;

  3. c) il ricorso non ha per oggetto una decisione di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di cui all'articolo 77, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012;

  4. d) il ricorrente non è destinatario della decisione impugnata e non è in grado di dimostrare che la decisione impugnata riveste per lui un interesse diretto e individuale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2. Se il presidente non si pronuncia sulla ricevibilità del ricorso entro il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il ricorso è deferito alla commissione di ricorso per l'esame del merito e della ricevibilità. La pronuncia sulla ricevibilità forma parte della decisione finale.

Art. 12 Esame dei ricorsi

1. Le parti non possono presentare nuove prove dopo il primo scambio di memorie scritte, a meno che la commissione di ricorso non consideri debitamente giustificato il ritardo nella presentazione delle prove.

2. Non possono essere addotti nuovi motivi dopo il primo scambio di memorie scritte, a meno che la commissione di ricorso non consideri tali motivi basati su nuovi elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento.

3.

Se del caso, la commissione di ricorso invita le parti a presentare osservazioni sulle notificazioni da essa effettuate o sulle comunicazioni dell'altra parte o degli intervenienti.

La commissione di ricorso fissa il termine per la presentazione di tali osservazioni.

4. La commissione di ricorso comunica alle parti la chiusura della fase scritta del procedimento.

Art. 13 Udienze

1.

La commissione di ricorso tiene udienza quando lo ritiene necessario o quando una delle parti ne fa richiesta.

La richiesta è presentata entro due settimane dalla comunicazione alla parte della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal presidente.

2. La citazione a comparire è notificata alle parti dal cancelliere.

3. Se una parte regolarmente citata non compare all'udienza, il procedimento può proseguire in sua assenza.

4. Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche, a meno che la commissione decida diversamente in casi debitamente giustificati, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti.

5.

Le udienze sono aperte e condotte dal presidente, che ne garantisce il corretto svolgimento.

Il presidente e gli altri membri possono interrogare le parti o i loro rappresentanti.

6.

Il cancelliere redige il verbale dell'udienza.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere e costituisce atto pubblico.

Prima della sottoscrizione del verbale, i testimoni e gli esperti sono invitati a verificare e confermare la parte del verbale che riporta la loro deposizione.

7. L'udienza può svolgersi in videoconferenza o mediante qualsiasi altra tecnologia di comunicazione se i mezzi tecnici sono disponibili.

Art. 14 Regime linguistico

1.

La lingua in cui è redatto l' atto di ricorso costituisce la lingua procedurale.

Se il ricorrente è il destinatario della decisione impugnata, l'atto di ricorso è depositato nella lingua in cui è redatta la decisione o in una delle lingue ufficiali della Comunità usata nella comunicazione che ha dato origine alla decisione e in particolare nelle informazioni fornite a norma dell'articolo 10, lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.

La lingua procedurale è usata nella fase scritta e nella fase orale del procedimento, nei verbali e nelle decisioni della commissione di ricorso.

Ogni documento redatto in una lingua diversa dalla lingua procedurale è accompagnato da una traduzione nella lingua procedurale.

Nel caso di documenti lunghi, le traduzioni possono essere limitate ad estratti. Tuttavia la commissione di ricorso può in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, richiedere una traduzione più ampia o integrale.

3. Su richiesta di una delle parti e dopo aver sentito l'altra parte, la commissione di ricorso può autorizzare l'uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla lingua procedurale per l'intero procedimento o per parte di esso.

4. La commissione di ricorso può autorizzare l'interveniente, su sua richiesta e dopo aver sentito l'altra parte, a usare una lingua ufficiale delle Comunità diversa dalla lingua procedurale.

5. La commissione di ricorso può autorizzare il testimone o l'esperto, il quale dichiari di non poter esprimersi adeguatamente nella lingua procedurale, a usare un'altra lingua ufficiale della Comunità.

6. Quando la commissione di ricorso autorizza l'uso di una lingua diversa dalla lingua procedurale, la cancelleria provvede alla traduzione o all'interpretazione.

Art. 15 Provvedimenti procedurali

1. La commissione di ricorso può adottare provvedimenti procedurali in qualsiasi momento del procedimento.

2. I provvedimenti procedurali hanno in particolare lo scopo di:

  1. a) garantire il corretto svolgimento del procedimento e agevolare l'acquisizione delle prove;

  2. b) determinare i punti sui quali le parti devono presentare ulteriori argomenti;

  3. c) chiarire le conclusioni, i motivi e gli argomenti delle parti e i punti su cui queste controvertono.

  4. d) agevolare il raggiungimento di una soluzione amichevole tra le parti.

3. I provvedimenti procedurali possono in particolare consistere nel:

  1. a) porre quesiti alle parti;

  2. b) invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su determinati aspetti della controversia;

  3. c) chiedere informazioni alle parti o a terzi;

  4. d) chiedere la produzione di documenti relativi alla controversia;

  5. e) convocare le parti o i loro rappresentanti a riunioni;

  6. f) richiamare l'attenzione sui punti che rivestono un'importanza particolare o su quelli che non appaiono più controversi;

  7. g) formulare osservazioni che possono aiutare a concentrare il procedimento sui punti essenziali.

Art. 16 Prove

1.

Nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso, i mezzi di acquisizione delle prove comprendono:

  1. a) la richiesta di informazioni;

  2. b) la produzione di documenti e oggetti;

  3. c) l'audizione di parti o di testimoni;

  4. d) il parere di esperti.

Le norme di attuazione riguardanti l'acquisizione delle prove sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

2. La commissione di ricorso, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un esperto deponga oralmente, convoca dinanzi a sé la persona interessata.

3.

Le parti sono informate dell'audizione dei testimoni e degli esperti dinanzi alla commissione di ricorso. Esse hanno facoltà di presenziare all'audizione e di porre quesiti al testimone o all'esperto.

Le parti possono ricusare l'esperto o il testimone per incompetenza nella materia oggetto del ricorso. Sulla ricusazione decide la commissione di ricorso.

4.

Prima di deporre, l'esperto o il testimone è tenuto a dichiarare qualsiasi eventuale interesse personale nella controversia e a indicare se ha assunto in precedenza la rappresentanza di una delle parti o se ha partecipato all'adozione della decisione impugnata.

In mancanza della dichiarazione spontanea dell'esperto o del testimone, le parti possono sollevare la questione dinanzi alla commissione di ricorso.

5. Il testimone o l' esperto possono essere ricusati entro il termine di due settimane a decorrere dalla notificazione alle parti della citazione del primo o della nomina del secondo. La parte motiva la ricusazione e indica la natura delle prove dedotte a sostegno di essa.

6. La deposizione dei testimoni e degli esperti è riportata nel verbale.

Art. 17 Spese relative all'acquisizione delle prove

1.

I testimoni e gli esperti che sono convocati dalla commissione di ricorso e compaiono dinanzi ad essa hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e di soggiorno.

I testimoni che sono convocati dalla commissione di ricorso e compaiono dinanzi ad essa hanno diritto al risarcimento del mancato guadagno.

Gli esperti che non fanno parte del personale dell'agenzia hanno diritto a un corrispettivo per le prestazioni fornite.

2. Gli importi dovuti sono versati ai testimoni dopo la deposizione e agli esperti dopo l'espletamento dell'incarico. Può tuttavia essere versato un anticipo.

3. Il consiglio d'amministrazione dell'agenzia definisce le modalità di calcolo degli importi dovuti e degli anticipi da versare.

4. Sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e d'intesa con il consiglio d'amministrazione, le norme di attuazione riguardanti:

  1. a) l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove;

  2. b) le modalità di versamento degli importi dovuti a testimoni ed esperti a titolo di rimborso, risarcimento o corrispettivo.

5. Le norme di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate tenendo conto, se del caso, di norme analoghe vigenti in altri settori del diritto comunitario.

Art. 17 bis Spese

Le parti sostengono le proprie spese.