Sez. U, Sentenza n. 326 del 13/01/2003 (Rv. 559641 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Pendenza di sospensione disciplinare - Accettazione, da parte dell'avvocato, di mandato professionale e deposito della relativa procura in giudizio - Illecito disciplinare - Configurabilità .
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE
In pendenza di sospensione disciplinare inibente all'avvocato l'esercizio della professione forense, integra violazione della deontologia professionale ("ex" art. 21 del codice deontologico forense 14 aprile 1997) e, quindi, illecito disciplinare l'accettazione di un mandato professionale e il deposito della ricevuta procura presso la cancelleria del giudice competente alla trattazione del relativo processo, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sè soli, dell'esercizio, nella specie precluso, di attività di avvocato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)