Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1984, causa 49/83
Epigrafe
Nella causa 49/83,
Granducato del Lussemburgo, rappresentato dal sig. Ferdinand Hoffstetter, attaché de gouvernement premier en rang presso il ministero dell'agricoltura, della viticoltura e delle acque e foreste, in qualità d'agente, con l'avvocato domiciliatario Nico Schaeffer, del foro di Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Christine Berardis-Kayser, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 14 gennaio 1983, nn. 83/38/CEE e 83/49/CEE (GU L 38, pag. 32, e L 40, pag. 57) in quanto rifiutano di porre a carico del Feaog, sezione garanzia, talune spese effettuate dal Granducato del Lussemburgo per aiuti al magazzinaggio privato per i vini da pasto,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans e K. Bahlmann, presidenti di sezione, P. Pescatore, A. O'Keeffe, G. Bosco e O. Due, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
II regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 1) dispone, agli artt. 5 e seguenti, che possono essere concessi aiuti al magazzinaggio privato per determinati vini da pasto. L'art. 5, n. 5, subordina la concessione di questi aiuti alla stipulazione di contratti di magazzinaggio.
paragrafo 2
Le modalità di attuazione relative alla stipulazione di questi contratti sono state stabilite dal regolamento della Commissione 20 luglio 1970, n. 1437 (GU L 160, pag. 16). A termini dell'art. 3, n. 1, 1° comma, di questo regolamento, «gli organismi d'intervento concludono contratti soltanto per vini da pasto».
paragrafo 3
Il regolamento della Commissione 13 agosto 1976, n. 2015 (GU L 221, pag. 20), ha sostituito il regolamento n. 1430/70. Conformemente al regolamento del Consiglio 17 marzo 1976, n. 1160 (GU L 135, pag. 1), che aveva esteso ai mosti di uve e ai mosti di uve concentrati la possibilità di fruire degli aiuti al magazzinaggio, l'art. 1, 2° comma, del regolamento n. 2015/76 dispone che i contratti di magazzinaggio possono avere ad oggetto «i vini da pasto, i mosti di uve e i mosti di uve concentrati».
paragrafo 4
Il regolamento n. 2015/76 è stato a sua volta modificato dal regolamento della Commissione 5 ottobre 1977, n. 2206 (GU L 255, pag. 13). In particolare l'art. 6 è stato completamente rimaneggiato ed integrato col n. 7, che recita:
paragrafo 5
«A un vino da tavola per il quale sia stato concluso un contratto di magazzinaggio non può essere successivamente attribuita la qualifica di v.q.p.r.d.» (vino di qualità prodotto in una regione determinata).
paragrafo 6
Fino all'entrata in vigore del regolamento n. 2206/77 la normativa lussemburghese in materia disponeva che qualsiasi vino ottenuto da vitigni riconosciuti poteva ottenere la marque nationale e diventare pertanto v.q.p.r.d., purché rispondesse a determinati requisiti di qualità. Il vino che, al primo esame, fosse stato scartato e classificato come vino da pasto poteva nondimeno essere successivamente presentato alla commission de la marque nationale ed essere dichiarato v.q.p.r.d. se nel frattempo la sua qualità fosse migliorata. Questa normativa è stata modificata in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 2206/77, nel senso che essa esclude che i vini da pasto oggetto di un contratto di magazzinaggio possano essere presentati successivamente alla commission de la marque nationale ed essere classificati come v.q.p.r.d.
paragrafo 7
Con decisioni 14 gennaio 1983, nn. 83/38 e 83/49, la Commissione si rifiutava di porre a carico del Feaog, sezione garanzia, le spese effettuate negli esercizi 1976 e 1977 dal Granducato del Lussemburgo per aiuti al magazzinaggio privato per il vino da pasto. Secondo la relazione finale relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia, per gli esercizi 1976 e 1977, redatta dai competenti uffici della Commissione in data 7 luglio 1982, questo rifiuto è dovuto, fra l'altro, al fatto che il sistema lussemburghese in vigore all'epoca permetteva, in contrasto con gli artt. 3 del regolamento n. 1437/70 e 1 del regolamento n. 2015/76, che vini i quali avessero già ricevuto l'aiuto al magazzinaggio come i vini da pasto fossero classificati in seguito come vini v.q.p.r.d.
paragrafo 8
Con ricorso pervenuto in cancelleria il 28 marzo 1983 il Granducato del Lussemburgo ha chiesto l'annullamento delle suddette decisioni.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato il governo lussemburghese a trasmetterle tutta la documentazione a sostegno dei suoi mezzi di cui fosse in possesso. Con lettera 19 gennaio 1984 l'avvocato del governo lussemburghese ha fatto sapere che detto governo non disponeva di documenti idonei a questo scopo.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il governo lussemburghese conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«— dichiarare che a torto la Commissione delle Comunità europee ha rifiutato di riconoscere alla stato del Granducato del Lussemburgo, per gli esercizi 1976 e 1977, un credito totale di 13657564 LFR; (cioè 9639938 + 5149799 =. 14789737 LFR, meno 496591 + 937837 = 1434428 = 13355309 LFR),
— ordinare il versamento di dette somme allo stato del Granducato del Lussemburgo, se non in tutto almeno in parte».
paragrafo 3
Nella replica il governo lussemburghese conclude inoltre che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— dare atto al ricorrente dell'offerta di prova sopra indicata e dichiararla ricevibile e pertinente».
paragrafo 5
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
«1. respingere il ricorso,
2. condannare il ricorrente alle spese».
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Secondo il governo lussemburghese, la condizione che i contratti di magazzinaggio non debbano avere ad oggetto vini da pasto che possono essere classificati successivamente come vini v.q.p.r.d. non trova riscontro in alcuna norma, né nei regolamenti òhe si applicano ai contratti di magazzinaggio di cui trattasi, cioè i regolamenti nn. 1437/70 e 2015/76, né nel regolamento base n. 816/70, il quale, all'allegato II, definisce la nozione di vino da pasto senza fare la minima allusione agli sviluppi e agli usi futuri di questo vino.
paragrafo 2
Solo il regolamento n. 2206/77 ha stabilito per la prima volta tale condizione; di conseguenza, questa non deve valere per i contratti di magazzinaggio conclusi prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2206/77.
paragrafo 3
Il governo lussemburghese sostiene inoltre che, sebbene attualmente non sia più possibile determinare la destinazione finale di ogni vino immagazzinato, dalle statistiche allegate al ricorso risulta chiaramente che la grande maggioranza di questi vini ha dovuto essere necessariamente smerciata come semplice vino da pasto. In effetti la quantità di vini dei vitigni Elbling e Riesling-Sylvaner (Rivaner) venduti come vini di marque nationale è esigua rispetto alla produzione complessiva. Il governo lussemburghese conclude quindi che gli aiuti al magazzinaggio gli sono dovuti se non in tutto almeno in parte.
paragrafo 4
Nel controricorso la Commissione si richiama al terzo considerando del regolamento n. 2206/77, che recita:
paragrafo 5
«per evitare abusi è necessario confermare che ad un vino da tavola oggetto di contratto di magazzinaggio non può essere attribuita la qualifica di v.q.p.r.d.»
paragrafo 6
La Commissione ne deduce che il regolamento n. 2206/77 contiene a questo proposito una disposizione a carattere dichiarativo, con una semplice funzione di chiarimento.
paragrafo 7
Questa conclusione è confermata dal sistema d'intervento contemplato dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In effetti, mentre il regolamento n. 816/70, in vigore all'epoca, contemplava per i vini da pasto un sistema di prezzi e di misure di intervento, il regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 817 (GU L 99, pag. 20), che reca disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, si limita a istituire per i vini una «politica di qualità», senza disporre alcuna misura di sostegno d'indole economica, come l'aiuto al magazzinaggio.
paragrafo 8
L'aiuto al magazzinaggio, di cui all'art. 5 del regolamento n. 816/70, ha lo scopo di prevenire il crollo dei prezzi sul mercato dei vini da pasto, consentendo il ritiro temporaneo da questo mercato di quantità più o meno rilevanti in attesa di un momento più favorevole.
paragrafo 9
Se un vino suscettibile di fruire della denominazione v.q.p.r.d. potesse essere ammesso al magazzinaggio, esso potrebbe cumulare due vantaggi, cioè l'aiuto al magazzinaggio in quanto vino da pasto e migliori condizioni di smercio in quanto vino di qualità. Questo risultato sarebbe in contrasto con il testo e con gli scopi delle disposizioni relative al magazzinaggio. Esso comprometterebbe inoltre la parità di trattamento degli operatori economici e falserebbe la concorrenza all'interno del mercato comune.
paragrafo 10
Quanto alla domanda di liquidazione parziale proposta in subordine dal governo lussemburghese, la Commissione assume che lo stato membro deve fornire la prova esatta del numero di operazioni effettuate conformemente alla normativa comunitaria. Le statistiche allegate al ricorso non possono essere sufficienti a questo proposito, data la scarsa precisione di questo tipo di dati.
paragrafo 11
Nella replica il governo lussemburghese contesta l'affermazione della Commissione secondo cui la stipulazione di contratti di magazzinaggio per vini ai quali è stata successivamente attribuita la qualifica di vini v.q.p.r.d. contrasta con gli scopi della normativa comunitaria.
paragrafo 12
In effetti, non vi è dubbio che al momento della stipulazione dei contratti di magazzinaggio controversi i vini di cui trattasi erano vini da pasto e avevano di conseguenza diritto a tutti i vantaggi che il Feaog attribuiva ai vini da pasto degli altri paesi comunitari. Durante il periodo di magazzinaggio questi vini sono rimasti fuori del mercato, cosa che ha contribuito alla stabilizzazione dei prezzi. L'obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria è quindi stato raggiunto.
paragrafo 13
Secondo il governo lussemburghese non è giustificato considerare, come fa la Commissione, che il vino immagazzinato in base ad un contratto finanziato dal Feaog debba restare per sempre semplice vino da pasto, anche quando le sue qualità intrinseche siano migliorate ed esso sia di fatto diventato un vino di qualità. La soluzione caldeggiata dalla Commissione avrebbe l'effetto di limitare sensibilmente le quantità di vino della Moselia lussemburghese che possono costituire oggetto di contratti di magazzinaggio e di spingere i produttori a mettere in commercio immediatamente i loro vini su un mercato già saturo.
paragrafo 14
Il governo lussemburghese critica parimenti l'atteggiamento della Commissione che, a suo parere, tenta di ovviare ad una lacuna dei regolamenti, senza considerare che, così facendo, vengono sacrificati gli interessi legittimi degli amministrati, cioè i viticultori lussemburghesi. In effetti la Commissione rimprovera loro d'aver compiuto atti non chiaramente vietati. Ora, secondo il governo lussemburghese, la legge dev'essere interpretata in base al suo testo e non in funzione della politica che il legislatore avrebbe voluto eventualmente seguire.
paragrafo 15
Quanto alla domanda di liquidazione parziale, il governo lussemburghese ritiene in contrasto con il principio della parità di trattamento degli operatori economici negare interamente l'aiuto al magazzinaggio per il vino da pasto lussemburghese, mentre è chiaro che una notevole quantità di questo vino non è stata messa in commercio con un'etichetta di qualità ed è dunque rimasto vino da pasto. Se, a parte le statistiche allegate al ricorso, nessuna prova più esatta ha potuto essere offerta, ciò dipende dall'insufficienza delle disposizioni comunitarie in materia di registrazione e di contabilità, che non può essere addebitata ai viticultori lussemburghesi o alle autorità nazionali.
paragrafo 16
Spetta alla Commissione, che si è rifiutata, in termini generici e senza una motivazione puntuale, di riconoscere la regolarità di un certo numero di contratti di magazzinaggio, precisare le quantità che sono effettivamente diventate v.q.p.r.d. Peraltro il governo lussemburghese si offre, a norma dell'art. 42, § 1, del regolamento di procedura, di dimostrare, mediante perizia o, in subordine, mediante prova testimoniale o con altri mezzi, in quale misura il vino da pasto immagazzinato è stato messo in commercio come tale.
paragrafo 17
Nella controreplica la Commissione respinge la tesi formulata nella replica dal governo lussemburghese secondo cui un vino può essere vuoi vino da pasto vuoi v.q.p.r.d. in potenza. Questa tesi contrasta con lo spirito e con gli scopi della normativa comunitaria. Il vino da pasto resta vino da pasto fino alla messa in commercio. Per contro, il vino cui sia attribuita la marque nationale contemplata dalla legge lussemburghese non è mai stato un vino da pasto e non deve aver fruito delle misure d'intervento stabilite per i vini da pasto. Se la legge lussemburghese contempla sistemi particolari per l'attribuzione della qualifica v.q.p.r.d., questi sistemi debbono comunque essere applicati conformemente alle disposizioni comunitarie.
paragrafo 18
Diversamente da quanto assume il governo lussemburghese, la stipulazione di un contratto di magazzinaggio non ha un effetto ostativo, condannando il vino a restare per sempre semplice vino da pasto. Infatti il produttore che stipula un contratto di magazzinaggio può farlo solo per un vino da pasto. I vini che hanno fruito di questo tipo di contratto non possono essere più candidati alla marque nationale, e non a causa del contratto, ma in ragione della loro natura intrinseca.
paragrafo 19
Secondo la Commissione, questa conclusione è confermata dalla constatazione che, mentre la normativa comunitaria ha espressamente stabilito che un v.q.p.r.d. può essere declassato in vino da tavola (cfr. segnatamente art. 16 del regolamento n. 338/79 nonché il regolamento n. 2903/79, relativo al declassamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate), il caso inverso non è ammesso.
paragrafo 20
Circa la presa in considerazione degli interessi dei privati in quanto destinatari dei regolamenti controversi, la Commissione sostiene che non esisteva nessuna lacuna nei testi e pertanto le autorità lussemburghesi avrebbero potuto, senza difficoltà, applicare correttamente la normativa vigente. La negligenza di dette autorità non può essere imputata alla Commissione.
paragrafo 21
Per quanto concerne la domanda di liquidazione parziale, la Commissione fa valere che, in forza del regolamento n. 1153/75 (GU L 113, pag. 1), che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto, gli stati membri dispongono degli strumenti adatti a controllare la destinazione della produzione nazionale. Questi strumenti devono permettere al governo lussemburghese di fornire le prove necessarie per dimostrare la fondatezza della domanda proposta in subordine.
paragrafo 22
Poiché il finanziamento comunitario di talune operazioni è subordinato alla condizione che le operazioni siano conformi alla normativa comunitaria, lo stato membro richiedente non può limitarsi, secondo la Commissione, a generiche affermazioni di conformità.
paragrafo 23
Peraltro la Commissione ricorda che il governo lussemburghese fornì la prova di cui trattasi in occasione della liquidazione dei conti per i contratti di magazzinaggio a lungo termine della stagione 1977/1978. Se il governo lussemburghese non è in grado di fornire la medesima prova per i contratti controversi, esso ne è il solo responsabile.
paragrafo 24
Quanto alla domanda del governo lussemburghese di provare le sue asserzioni mediante perizia o per via testimoniale, la Commissione sottolinea che questa domanda è stata presentata in una fase assai avanzata del procedimento, senza che sia stata fornita la minima giustificazione del ritardo. La Commissione solleva parimenti dubbi sulla validità di una prova mediante perizia o testi in un campo in cui soltanto una documentazione scritta può fornire una prova sufficiente.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
Il governo lussemburghese, rappresentato dall'aw. N. Schaeffer, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, membro del suo servizio giuridico, assistita dal sig. Reichart, in qualità di perito, hanno svolto difese orali all'udienza del 13 marzo 1984.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 aprile 1984.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 marzo 1983, il Granducato del Lussemburgo ha proposto, in forza dell'art. 173 del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento delle decisioni 14 gennaio 1983, nn. 83/38 e 83/49 (GU L 38, pag. 32, e L 40, pag. 57), con le quali la Commissione si è rifiutata di porre a carico del Feaog, sezione garanzia, talune spese effettuate dal Granducato negli esercizi 1976 e 1977 per aiuti al magazzinaggio privato per i vini da pasto.
punto 2
II rifiuto opposto dalla Commissione al Granducato era motivato, nella parte che concerne la presente causa, con la constatazione che, in forza della normativa lussemburghese in vigore all'epoca dei fatti e in contrasto con i regolamenti comunitari in materia, il vino immagazzinato come vino da pasto poteva successivamente fregiarsi della marque nationale lussemburghese ed essere quindi messo in commercio come v.q.p.r.d. (vino di qualità prodotto in una regione determinata).
punto 3
La normativa allora vigente in Lussemburgo disponeva infatti che qualunque vino ottenuto da vitigni riconosciuti poteva fregiarsi della marque nationale e diventare in tal modo v.q.p.r.d., purché rispondesse a taluni requisiti di qualità. I vini potevano essere sottoposti all'esame inteso all'attribuzione della marque nationale più volte durante un periodo che andava fino a due anni dopo la vinificazione. Nel frattempo venivano considerati come vini da pasto e potevano in quanto tali fruire degli aiuti al magazzinaggio in base ad un contratto concluso a questo scopo.
punto 4
Secondo il governo lussemburghese la normativa comunitaria che disciplina i contratti di magazzinaggio oggetto della presente lite non ostava affatto a che venissero stipulati contratti di magazzinaggio per vini da pasto che, in base alla legislazione nazionale, fossero idonei a diventare successivamente v.q.p.r.d.. Il suddetto governo chiede pertanto, in via principale, che la Corte dichiari che esso ha diritto alla liquidazione di tutte le spese concernenti il pagamento degli aiuti al magazzinaggio contestati dalla Commissione per i motivi sopra esposti. Chiede inoltre, in subordine, che siano posti a carico del Feaog almeno gli aiuti concernenti i vini da pasto immagazzinati che, di fatto, non sono mai diventati v.q.p.r.d.
SENTENZA › In diritto › Sulla domanda principale
punto 5
Gli aiuti al magazzinaggio per i vini da pasto sono stati istituiti dagli artt. 5 e segg. del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 11). La concessione di questi aiuti è stata subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio; le relative modalità di attuazione sono state stabilite con regolamenti successivi della Commissione.
punto 6
A norma dell'art. 3, n. 1, 1° comma, del regolamento della Commissione 20 luglio 1970, n. 1437 (GU L 160, pag. 16), «gli organismi d'intervento concludono contratti soltanto per vini da pasto». Il regolamento n. 1437/70 veniva sostituito dal regolamento della Commissione 13 agosto 1976, n. 2015 (GU L 221, pag. 20), il quale, all'art. 1, 2° comma, stabiliva che i contratti di magazzinaggio potevano avere ad oggetto «i vini da pasto, i mosti di uve e i mosti di uve concentrati».
punto 7
Il regolamento della Commissione 5 ottobre 1977, n. 2206 (GU L 255, pag. 13), ha inserito nell'art. 6 del regolamento n. 2015/76 un nuovo numero 7, che recita:
«Ad un vino da tavola per il quale sia stato concluso un contratto di magazzinaggio non può essere successivamente attribuita la qualifica di v.q.p.r.d.».
punto 8
A questo proposito il governo lussemburghese sottolinea che vuoi il regolamento base n. 816/70, vuoi i regolamenti d'attuazione nn. 1437/70 e 2015/76 si limitano a disporre che i contratti di magazzinaggio devono essere stipulati soltanto per vini da pasto, ma tacciono quanto agli sviluppi e agli usi futuri di questi vini.
punto 9
Ne consegue, secondo il governo lussemburghese, che per poter considerare un contratto di magazzinaggio regolarmente stipulato ed atto a fruire del relativo aiuto, era sufficiente, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2206/77, che il prodotto de quo fosse vino da pasto al momento della stipulazione del contratto. La Commissione, poiché non contesta che tutto il vino immagazzinato in Lussemburgo negli esercizi 1976 e 1977 era effettivamente vino da pasto al momento della conclusione dei contratti di magazzinaggio, non dovrebbe rifiutarsi di porre a carico del Feaog il pagamento dei relativi aiuti.
punto 10
Quanto al summenzionato regolamento n. 2206/77, che vieta che al vino da pasto immagazzinato possa essere successivamente attribuita la qualifica di v.q.p.r.d., il governo lussemburghese sostiene che si tratta di una normativa innovatrice, che non può avere effetto retroattivo.
punto 11
La Commissione ribatte in primo luogo che il regolamento n. 2206/77, lungi dalľistituire nuove condizioni per l'ottenimento dell'aiuto al magazzinaggio, non fa altro che confermare e chiarire la situazione normativa già esistente prima della sua entrata in vigore. Ciò risulterebbe inequivocabilmente dal terzo considerando del regolamento.
punto 12
La Commissione fa indi valere che, anche senza tener conto del regolamento n. 2206/77, l'esame del sistema d'intervento contemplato a suo tempo dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo conduce a respingere la soluzione proposta dal governo lussemburghese.
punto 13
A suo avviso, infatti, mentre il regolamento n. 816/70 contempla per i vini da pasto un sistema di prezzi e d'interventi, il regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 817, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 99, pag. 20), si limita ad instaurare per questi vini una «politica di qualità», senza contemplare alcun provvedimento di sostegno d'indole economica, come l'aiuto al magazzinaggio. Ne conseguirebbe che il legislatore comunitario ha stabilito per i vini due sistemi alternativi a seconda che si tratti di vini da pasto o di vini di qualità. Lo stesso prodotto non potrebbe dunque essere soggetto ad un tempo alla disciplina dei vini da pasto, con la possibilità di fruire degli aiuti al magazzinaggio, ed alla disciplina dei vini di qualità, con la possibilità di profittare di condizioni di smercio particolarmente favorevoli.
punto 14
Per risolvere il problema d'interpretazione così sollevato, è necessario anzitutto prescindere dagli argomenti che la Commissione basa sul regolamento n. 2206/77. Questo regolamento, infatti, non si applica ai contratti controversi poiché essi erano stati conclusi prima della sua entrata in vigore; quello che la Commissione ha dichiarato nel preambolo di detto regolamento non può essere opposto allo Stato interessato.
punto 15
Si deve pertanto stabilire se, come la Commissione sostiene, la stipulazione di contratti di magazzinaggio per i vini da pasto atti, secondo la legislazione lussemburghese, a diventare successivamente v.q.p.r.d., debba considerarsi in contrasto con il sistema dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo anche in assenza di una disposizione espressa in questo senso.
punto 16
A questo proposito occorre constatare che, come risulta chiaramente dal testo delle disposizioni comunitarie sopracitate, l'aiuto al magazzinaggio è riservato unicamente ai vini da pasto nonché, dopo l'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 17 marzo 1976, n. 1160 (GU L 135, pag. 1), ai mosti di uve e ai mosti di uve concentrati.
punto 17
Per contro, i vini di qualità, benché rientrino anch'essi nella sfera d'applicazione del regolamento n. 816/70, sono esclusi dal titolo I di questo regolamento, relativo al regime dei prezzi e degli interventi. Il legislatore comunitario non ha quindi ritenuto necessario, allo scopo di stabilizzare il mercato e garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola interessata, contemplare misure d'intervento per questi prodotti. Esso ha invece considerato sufficiente promuovere, mediante le disposizioni particolari del regolamento n. 817/70, una politica di qualità destinata, come si dichiara nel secondo considerando del preambolo, a contribuire al miglioramento delle condizioni del mercato e, di conseguenza, all'incremento degli sbocchi.
punto 18
II governo lussemburghese sostiene però che, a differenza del regolamento n. 816/70, che definisce, nell'allegato II, la nozione di vino da pasto, il regolamento n. 817/70 si richiama in larghissima misura, per la definizione di v.q.p.r.d., alle normative nazionali in materia. Sarebbe di conseguenza permesso a ciascuno stato membro stabilire, come fa la legislazione lussemburghese, che qualsiasi vino prodotto nel suo territorio venga considerato vino da pasto fino al momento in cui superi, se del caso, gli esami prescritti per l'attribuzione della denominazione v.q.p.r.d.
punto 19
È sufficiente, a questo proposito, osservare che le peculiarità della legislazione vigente in Lussemburgo all'epoca considerata in materia di attribuzione della marque nationale ai v.q.p.r.d. non possono comunque consentire a questo stato membro di far fruire i suoi produttori, relativamente allo stesso prodotto, dei vantaggi di due regimi che il legislatore comunitario ha istituito per due prodotti distinti. Tale cumulo di vantaggi sarebbe infatti, come risulta da quanto è stato detto sopra, in contrasto con il sistema stabilito dal regolamento n. 816/70 e dal regolamento n. 817/70.
punto 20
Se la legislazione lussemburghese poteva condurre a risultati incompatibili con la normativa comunitaria, spettava in ogni caso al Granducato del Lussemburgo, a norma dell'art. 5 del trattato CEE, adottare i provvedimenti necessari per impedire che ai vini che avessero previamente fruito dell'aiuto al magazzinaggio fosse attribuita la marque nationale, ciò che peraltro è stato fatto dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2206/77.
punto 21
Si deve quindi respingere l'interpretazione della normativa comunitaria proposta dal governo lussemburghese e confermare che, come la Commissione ha giustamente sostenuto, i v.q.p.r.d., qualunque sia il momento in cui questa denominazione è stata loro attribuita a norma della legislazione nazionale vigente, non possono fruire degli aiuti al magazzinaggio contemplati dal regolamento n. 816/70.
punto 22
Poiché non è contestato che almeno una parte del vino da pasto immagazzinato in Lussemburgo nel corso degli esercizi 1976 e 1977 ha successivamente ottenuto la marque nationale ed è stata messa in commercio come v.q.p.r.d., la domanda principale del governo lussemburghese, mirante ad ottenere che venga dichiarato il suo diritto alla liquidazione di tutte le spese relative al pagamento degli aiuti al magazzinaggio di cui si tratta nella presente causa, dev'essere respinta.
SENTENZA › In diritto › Sulla domanda proposta in subordine
punto 23
Per il caso in cui la domanda principale venga respinta, il governo lussemburghese chiede che venga dichiarato il suo diritto alla liquidazione almeno per le spese attinenti al pagamento degli aiuti al magazzinaggio effettuate per i quantitativi di vino da pasto ai quali non è mai stata, di fatto, attribuita la qualifica di v.q.p.r.d.
punto 24
A questo proposito occorre innanzitutto ammettere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, le autorità lussemburghesi potevano, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2206/77 summenzionato, stipulare in buona fede contratti di magazzinaggio per vini che all'epoca della stipulazione di detti contratti erano effettivamente vini da pasto e ai quali non è mai stata attribuita la qualifica di v.q.p.r.d., dal momento che la normativa nazionale lo consentiva.
punto 25
Si deve al riguardo ricordare che il legislatore comunitario, istituendo gli aiuti al magazzinaggio, intendeva sostenere il mercato dei vini da pasto in periodo di crisi, favorendo il ritiro delle eccedenze dal mercato.
punto 26
Non si può negare che i contratti stipulati dalle autorità lussemburghesi sono pienamente conformi a questo scopo, in quanto essi hanno avuto l'effetto di allontanare dal mercato vini da pasto le cui caratteristiche non ne consentivano lo smercio come v.q.p.r.d.
punto 27
Si deve pertanto concludere che la domanda proposta in subordine dal governo lussemburghese è in via di principio fondata.
punto 28
Al fine di provare quale percentuale di vino immagazzinato sia stata effettivamente smerciata come vino da pasto, il governo lussemburghese si è tuttavia limitato a produrre delle statistiche che indicano, per taluni vitigni, le quantità imbottigliate come vino da pasto e, rispettivamente, come v.q.p.r.d. negli anni considerati. Esso asserisce che tocca comunque alla Commissione, che contesta la regolarità dei contratti di magazzinaggio controversi, precisare a quale percentuale del vino da pasto immagazzinato sia stata effettivamente attribuita la qualifica di v.q.p.r.d.
punto 29
La Commissione sostiene che incombe allo stato membro che chieda alla Commissione di porre a carico del Feaog il finanziamento di determinate spese provare che queste spese sono state effettuate nel rispetto della normativa comunitaria. A questo scopo la Commissione contesta l'efficacia probatoria delle statistiche prodotte dal governo lussemburghese.
punto 30
È vero che per ottenere il finanziamento, da parte del Feaog, degli aiuti al magazzinaggio di cui trattasi il governo lussemburghese doveva dimostrare non soltanto che i vini immagazzinati erano effettivamente vini da pasto al momento della stipulazione dei contratti di magazzinaggio, ma anche che ad essi non è mai stata attribuita la qualifica di v.q.p.r.d. Occorre nondimeno chiedersi se, tenuto conto delle circostanze di causa, il governo lussemburghese non abbia fornito questa prova.
punto 31
A questo proposito si deve constatare che, presentando alla Corte le statistiche sopra menzionate, il governo lussemburghese, anche se non ha indicato con precisione le quantità di vino smerciate come vino da pasto, ha tuttavia dimostrato che una quantità equivalente almeno ad un terzo di detto vino non è stata messa in commercio come v.q.p.r.d.
punto 32
Di conseguenza, occorre riconoscere che il governo lussemburghese ha diritto a che la Commissione ponga a carico del Feaog una parte delle somme versate negli esercizi 1976 e 1977 per aiuti al magazzinaggio per vini da pasto, parte da stimarsi, in assenza di elementi più precisi, in un terzo delle somme chieste.
punto 33
Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende che le decisioni della Commissione 14 gennaio 1983, nn. 83/38 e 83/49, devono essere annullate in quanto ricusano di porre a carico del Feaog, sezione garanzia, un -terzo delle spese effettuate dal Granducato del Lussemburgo negli esercizi 1976 e 1977 per aiuti al magazzinaggio per i vini da pasto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 34
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.
punto 35
Tuttavia, a norma del § 3, 1° comma, dello stesso articolò, la Corte può compensare le spese totalmente o parzialmente se le parti restano rispettivamente soccombenti su uno o più capi della domanda.
punto 36
Poiché la Commissione è rimasta soccombente sulla domanda di liquidazione parziale proposta in subordine, le spese devono essere compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1° Le decisioni della Commissione 14 gennaio 1983, nn. 83/38 e 83/49, sono annullate in quanto ricusano di porre a carico del Feaog, sezione garanzia, un terzo delle spese effettuate dal Granducato del Lussemburgo negli esercizi 1976 e 1977 per aiuti al magazzinaggio privato per i vini da pasto.
2° Le spese sono compensate.
Firme
Mackenzie Stuart
Koopmans
Bahlmann
Pescatore
O'Keeffe
Bosco
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1984.
Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart