Sez. 1, Ordinanza n. 28483 del 27/10/2025 (Rv. 676525-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Liquidazione controllata - Impugnazione - Condanna del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, c.c.i. - Applicabilità - Giudizio di cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di crisi d'impresa, l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che impone al giudice dell'impugnazione, se sussiste mala fede nel conferimento della procura, di condannare il legale rappresentante al pagamento, in solido con la società, sia delle spese legali che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, è applicabile alla procedura di liquidazione controllata, in virtù dei richiami contenuti negli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, del c.c.i.i., ed è valevole anche per il giudizio di legittimità, sia per il tenore generale della rubrica sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 della stessa disposizione.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 15, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 65 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 270 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)