Sez. 6, Sentenza n. 2613 del 11/01/1984 Ud. (dep. 21/03/1984) Rv. 163275 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - PROMESSA DA PARTE DEL PRIVATO - RISERVA MENTALE DI NON ADEMPIERE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - PROMESSA DA PARTE DEL PRIVATO - RISERVA MENTALE DI NON ADEMPIERE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Nel reato di concussione - come in quello di corruzione - non è rilevante l'eventuale intenzione o riserva mentale che il privato abbia avuto al momento di promettere di consegnare il denaro o l'utilità, poiché la promessa vale per il suo significato oggettivo. (Conf mass n 157054; (Conf mass n 156016; (Conf mass n 154448; (Conf mass n 150909; (Conf mass n 145032; (contra mass n 144526).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)