Sez. 1, Sentenza n. 15953 del 27/11/2015 Cc. (dep. 18/04/2016) Rv. 267211 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso di necessità - Corretta condotta carceraria - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione del permesso di necessità, previsto dall'art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è irrilevante che il detenuto abbia tenuto una non corretta condotta carceraria, potendo questa al più essere valutata ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive, giustificate dalla gravità dei fatti commessi e dalla pericolosità del condannato, per come manifestatasi anche nella fase dell'espiazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di permesso, motivata dalla necessità per il detenuto di partecipare ai funerali di un fratello, facendo riferimento ad esigenze di ordine pubblico desunte, oltre che dalla gravità dei fatti commessi, anche dalla condotta tenuta in carcere, costellata da procedimenti disciplinari).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)