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Sez. 6, Sentenza n. 2889 del 01/02/1995 Ud. (dep. 17/03/1995) Rv. 201081 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere | Gestore di impianti S.I.P. - Appropriazione di denaro e dei gettoni provenienti dalla gestione - Altruità della cosa - Insussistenza - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201081-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere

Il soggetto incaricato della gestione di impianti telefonici pubblici della S.I.P. che, in base al contratto, sia tenuto esclusivamente a pagare con moneta a corso legale le bollette, non può essere ritenuto responsabile di peculato per essersi appropriato del denaro e dei gettoni prelevati dalle gettoniere: la proprietà di tali beni infatti viene acquisita dal gestore fin dal primo momento per effetto di una prestazione che egli rende all'utente mettendo a sua disposizione il telefono pubblico, la cui bolletta egli deve pagare personalmente; mancando l'altruità della cosa, non può parlarsi quindi di peculato ed il mancato pagamento delle bollette costituisce semplicemente un illecito contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)