Sez. L, Sentenza n. 9487 del 11/08/1992 (Rv. 478514 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti | Legittimità - Accertamento - Criteri - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti
Il controllo giudiziale sulla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato - e che, seppur non comunicate contestualmente al provvedimento di trasferimento, devono almeno "ex post" essere dimostrate nella loro effettività e serietà - deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, ma trova un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., e quindi non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore, la quale poi non necessita, ai fini della sua legittimità, anche del requisito della inevitabilità, sotto il profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la sede originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)