Sez. 5, Sentenza n. 43358 del 19/10/2010 Ud. (dep. 06/12/2010) Rv. 248781 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Sentenza di primo grado inappellabile - Appello dell'imputato parzialmente accolto - Annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza di secondo grado - Violazione del divieto di "reformatio i peius" - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, proposto appello da parte dell'imputato avverso sentenza di primo grado inappellabile ed intervenuta sentenza di secondo grado di accoglimento parziale dell'appello (nella specie, con assoluzione per uno dei due reati per i quali era intervenuta condanna), la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dal solo imputato, annulli senza rinvio la sentenza di secondo grado e si pronunci sull'originario gravame qualificandolo come ricorso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)