diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2797 del 09/06/1989 (Rv. 463051 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - MINORE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463051-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - MINORE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*

L'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184, il quale, modificando l'art. 38 disp. Att. Cod. civ., affida al tribunale per i minorenni la cognizione dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale di minore, deve intendersi riferito, nonostante il richiamo del solo art. 269 cod. civ., che appunto prevede tale Azione, anche all'istanza per la declaratoria della ammissibilità dell'Azione medesima, di cui all'art. 274 cod. civ., sempre che riguardi un minore, in considerazione del carattere preliminare e strumentale del relativo procedimento (salva restando la successiva Competenza del tribunale ordinario nel caso in cui il minore abbia raggiunto la maggiore età alla data di instaurazione del giudizio sul merito dell'Azione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)